L’avvalimento serve a un’impresa che partecipa a una gara senza avere in proprio un requisito, e lo prende in prestito da un’altra. Il Codice dei contratti pubblici, art. 104, lo definisce come il contratto con cui una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto (comma 1). Chi compila la busta deve sapere cosa può chiedere all’ausiliaria, cosa scrivere nel contratto e cosa allegare. Questo articolo segue quell’ordine.

Cosa può prestare l’impresa ausiliaria

Il Codice distingue due scopi (comma 4). Il primo è acquisire un requisito di partecipazione che manca. Il secondo è migliorare la propria offerta, il cosiddetto avvalimento premiale. Lo scopo va dichiarato nella domanda.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro il requisito è l’attestazione di qualificazione, che rilascia un Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC (art. 100, comma 4). In questo caso il contratto di avvalimento ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito al concorrente di ottenere quell’attestazione (art. 104, comma 2). Il prestito non riguarda quindi il pezzo di carta, ma i mezzi, il personale e l’organizzazione che stanno dietro alla categoria e alla classifica richieste. L’ausiliaria deve comunque trasmettere alla stazione appaltante la propria attestazione di qualificazione (comma 5).

Un caso a parte è l’ausiliaria che possiede un’autorizzazione o un titolo abilitativo richiesto dal bando, oppure titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione. In questa ipotesi i lavori o i servizi li esegue direttamente l’ausiliaria, e si applicano le norme sul subappalto (comma 3).

Cosa non si può prendere in prestito

Il Codice fissa tre limiti espliciti.

  • L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali non si può soddisfare con l’avvalimento (art. 104, comma 10).
  • Negli appalti di lavori la stazione appaltante può stabilire nei documenti di gara che alcuni compiti essenziali, comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica come strutture, impianti e opere speciali, siano eseguiti direttamente dall’offerente o da un componente del raggruppamento (comma 11). Su queste lavorazioni l’avvalimento non entra.
  • Un consorzio stabile può prestare in avvalimento solo i requisiti maturati in proprio, indicati come tali nell’attestazione SOA (art. 67, comma 7).

Sull’avvalimento premiale c’è un vincolo in più: ausiliaria e impresa avvalente non possono partecipare alla stessa gara (art. 104, comma 12). Il divieto è nel Codice dal 2023; la versione dell’articolo in vigore dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo D.Lgs. 209/2024, ha aggiunto la deroga: la partecipazione è ammessa se l’ausiliaria dimostra, con documenti e già nella domanda, che non esistono collegamenti tali da ricondurre le due imprese a un unico centro decisionale. La stazione appaltante può chiedere a entrambe chiarimenti o integrazioni, con un termine non prorogabile.

Cosa deve contenere il contratto

Il contratto è scritto, a pena di nullità, e indica in modo specifico le risorse messe a disposizione (art. 104, comma 1). Un contratto che dica solo «l’ausiliaria presta il requisito SOA nella categoria richiesta» non descrive risorse. Vanno elencati mezzi, attrezzature, personale e organizzazione, cioè quello che il comma 2 chiama dotazioni tecniche e risorse.

Il contratto è normalmente oneroso. Può essere gratuito solo se risponde anche a un interesse dell’ausiliaria (comma 1). Può essere stipulato tra imprese collegate o del tutto estranee: la natura dei legami non conta (comma 1). L’impegno copre l’intera durata dell’appalto (commi 1 e 4, lettera c).

Nel contratto conviene inserire anche le dichiarazioni che l’ausiliaria deve rendere alla stazione appaltante (comma 4):

  • possesso dei requisiti di ordine generale;
  • per servizi e forniture, possesso dei requisiti dell’art. 100;
  • impegno, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse per tutta la durata dell’appalto.

Cosa presentare in gara e quando

La domanda di partecipazione contiene la dichiarazione della volontà di avvalersi di un’impresa ausiliaria (art. 91, comma 2). Il DGUE lo compilano sia il concorrente sia le ausiliarie (art. 91, comma 3). Tutto si carica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante, entro il termine di presentazione delle offerte.

Alla domanda vanno allegati (art. 104, comma 4):

  • il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica;
  • l’indicazione dello scopo: acquisire un requisito o migliorare l’offerta;
  • per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, la certificazione rilasciata dalla SOA;
  • le dichiarazioni dell’ausiliaria elencate sopra.

Se le dichiarazioni risultano false, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un’altra ausiliaria idonea, purché la sostituzione non modifichi nella sostanza l’offerta. Scaduto il termine senza risposta, il concorrente è escluso (art. 104, comma 5). La sostituzione è ammessa anche quando l’ausiliaria non soddisfa un criterio di selezione o ha un motivo di esclusione (comma 6).

Responsabilità e controlli in corso d’opera

Concorrente e ausiliaria rispondono in solido verso la stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto (art. 104, comma 7). Gli obblighi antimafia si applicano anche all’ausiliaria, in ragione dell’importo a base di gara.

Il contratto d’appalto lo esegue l’impresa che ha partecipato alla gara, ed è a lei che viene rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori (comma 8). L’eccezione è il caso del comma 3, in cui esegue l’ausiliaria.

Durante l’esecuzione la stazione appaltante verifica che l’ausiliaria possieda davvero i requisiti e le risorse dichiarate e che queste vengano impiegate nell’appalto. Il RUP accerta in cantiere che le prestazioni siano svolte dalle risorse umane e strumentali dell’ausiliaria, e invia a entrambe le parti le comunicazioni sull’esecuzione (comma 9). Le dichiarazioni di avvalimento vengono trasmesse ad ANAC insieme al nome dell’aggiudicatario.

Il punto operativo è questo: le risorse scritte nel contratto devono poi comparire in cantiere. Un avvalimento che resta sulla carta viene intercettato dalle verifiche del comma 9.

Errori ricorrenti

  • Contratto generico, senza l’elenco delle risorse. È nullo per il comma 1.
  • Copia semplice del contratto invece di originale o copia autentica (comma 4).
  • Mancata trasmissione dell’attestazione SOA dell’ausiliaria nei lavori (comma 5).
  • Avvalimento premiale tra due imprese che partecipano alla stessa gara, senza la prova documentale dell’assenza di un centro decisionale unico (comma 12).
  • Avvalimento su lavorazioni che il bando riserva all’esecuzione diretta dell’offerente (comma 11).

Fonti