Un’impresa che da sola non copre l’importo o le categorie di una gara di lavori può presentarsi in raggruppamento temporaneo. La sigla corrente è ATI o RTI. Il Codice dei contratti pubblici, art. 65, comma 2, lettera e) lo definisce così: più concorrenti che, prima dell’offerta, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di loro, il mandatario, che presenta l’offerta in nome proprio e dei mandanti. Questo articolo guarda al raggruppamento dal lato di chi prepara la busta: chi firma cosa, come si dividono i requisiti, quali documenti servono e quando.
Orizzontale e verticale: cosa cambia in pratica
Il Codice non usa le parole «orizzontale» e «verticale». Sono etichette di prassi, comode per descrivere due modi di dividersi il lavoro. La base normativa è l’art. 68, comma 2: in sede di offerta vanno indicate le categorie di lavori che ciascuna impresa eseguirà, con l’impegno a realizzarle.
- Raggruppamento orizzontale. Tutte le imprese eseguono la stessa categoria di lavori, ciascuna per una quota. Un caso tipico: due imprese di edilizia civile che si dividono un edificio.
- Raggruppamento verticale. La mandataria esegue la categoria prevalente. Le mandanti eseguono le categorie scorporabili, per esempio gli impianti o le strutture. «Categoria prevalente» e «categorie scorporabili» sono i termini usati dall’Allegato II.12, art. 30, comma 1.
Le due forme si combinano. Una prevalente eseguita da due imprese in quota e una scorporabile affidata a una terza è un raggruppamento misto. La forma va dichiarata nella domanda di partecipazione, dove il concorrente indica la forma giuridica con cui si presenta (art. 91, comma 2).
Mandataria e mandanti: chi risponde di cosa
Il mandato è un atto unico, collettivo, speciale e con rappresentanza (art. 68, comma 5). Va fatto per scrittura privata autenticata, è gratuito e irrevocabile: la revoca, anche per giusta causa, non ha effetto verso la stazione appaltante. Unica eccezione: se la mandataria è inadempiente, la revoca è ammessa per consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto alle altre imprese del raggruppamento (comma 6).
Alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche in giudizio, delle mandanti verso la stazione appaltante per tutto ciò che dipende dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto (comma 7). La stazione appaltante può però far valere direttamente le responsabilità delle mandanti. Ogni impresa conserva la propria autonomia gestionale, fiscale e sugli oneri sociali (comma 8).
La responsabilità verso la stazione appaltante, verso i subappaltatori e verso i fornitori è solidale per tutte le imprese riunite (comma 9). Il testo dell’art. 68 non distingue, su questo punto, tra raggruppamento orizzontale e verticale. Nel raggruppamento la mandataria ha anche un obbligo in più sulla sicurezza: coordina i piani di sicurezza di tutti i subappaltatori (art. 119, comma 15).
Come si distribuiscono i requisiti
Il raggruppamento è ammesso se le imprese, prese insieme, hanno i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti. Ogni impresa deve però possedere i requisiti per la parte che si è impegnata a eseguire (art. 68, comma 11). Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro il requisito è l’attestazione di qualificazione, rilasciata da un Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC (art. 100, comma 4).
Le regole di dettaglio sono nell’Allegato II.12, art. 30:
- Le quote di partecipazione sono libere, entro i limiti dei requisiti di qualificazione di ciascuna impresa (comma 2). Il Codice del 2023 non fissa percentuali minime per la mandataria o per le mandanti: il limite è la SOA che ognuna possiede.
- I lavori si eseguono secondo le quote indicate in offerta. Per cambiarle dopo serve l’autorizzazione della stazione appaltante, che verifica la compatibilità con le qualificazioni (comma 2).
- Le imprese qualificate in classifica I o II senza certificazione di qualità possono partecipare in raggruppamento a gare che al concorrente singolo chiedono classifiche superiori (comma 6).
Sulla classifica vale l’incremento di un quinto (Allegato II.12, art. 2, comma 2). In raggruppamento si applica a ciascuna impresa, a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo a base di gara.
Un esempio con le classifiche dell’Allegato II.12, art. 2, comma 4. Gara di lavori da 1.500.000 euro in un’unica categoria. Il concorrente singolo deve avere la classifica III-bis (fino a 1.500.000 euro); la classifica III (fino a 1.033.000 euro) aumentata di un quinto arriva a 1.239.600 euro e non basta. Due imprese in classifica III possono invece raggrupparsi: ciascuna supera il quinto dell’importo (300.000 euro), quindi ciascuna può coprire fino a 1.239.600 euro. Una divisione 60/40, cioè 900.000 e 600.000 euro, rientra nei limiti di entrambe.
C’è poi la cooptazione (art. 68, comma 12, e Allegato II.12, art. 30, comma 4). Chi ha già i requisiti può raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli del bando, se i lavori a loro affidati non superano il 20 per cento dell’importo complessivo e la qualificazione di ciascuna copre la parte assegnata.
Requisiti generali: tutti, nessuno escluso
Ogni impresa del raggruppamento deve possedere i requisiti generali degli articoli 94 e 95 (art. 68, comma 13). Se una mandante ha un problema su questi requisiti o perde una qualificazione, il raggruppamento non è escluso in automatico: l’art. 97 consente di estrometterla o sostituirla, senza modificare l’offerta nella sostanza. Se la causa è nata prima dell’offerta, va comunicata alla stazione appaltante nell’offerta stessa, insieme alle misure adottate. Se nasce dopo, le misure vanno adottate e comunicate prima dell’aggiudicazione.
Il recesso di una o più imprese è ammesso se quelle che restano hanno i requisiti per i lavori ancora da eseguire, anche se resta una sola impresa (art. 68, comma 17). Vietata invece l’associazione in partecipazione, in gara e dopo l’aggiudicazione: la violazione porta all’esclusione, all’annullamento dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto (commi 15 e 16).
Errori ricorrenti
- Partecipare alla stessa gara in due raggruppamenti, o da soli e in raggruppamento. Comporta l’esclusione se ricorrono i presupposti dell’art. 95, comma 1, lettera d), salvo che l’impresa dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara e non incide sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (art. 68, comma 14).
- Indicare quote di esecuzione superiori alla propria classifica. La quota è libera solo entro la SOA posseduta.
- Far firmare l’offerta alla sola mandataria quando il raggruppamento non è ancora costituito. Devono firmare tutte le imprese (art. 68, comma 1).
- Dimenticare la dichiarazione sulla ripartizione delle prestazioni nel DGUE (art. 91, comma 4).
Cosa presentare in gara e quando
Tutto passa dalla piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante, entro il termine di presentazione delle offerte fissato dal bando (art. 91, comma 1).
- Raggruppamento non ancora costituito. Offerta sottoscritta da tutte le imprese, con l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria indicata, in caso di aggiudicazione (art. 68, comma 1).
- Raggruppamento già costituito. Mandato per scrittura privata autenticata, con procura al legale rappresentante della mandataria (art. 68, comma 6).
- Domanda di partecipazione con la forma giuridica del concorrente (art. 91, comma 2).
- DGUE di ogni impresa, con i requisiti generali e speciali, e la dichiarazione sulla ripartizione delle prestazioni tra i componenti (art. 91, commi 3 e 4).
- Categorie e quote che ciascuna impresa eseguirà, con l’impegno a realizzarle (art. 68, comma 2).
- Attestazione SOA di ogni impresa, adeguata alla propria parte (art. 68, comma 11; art. 100, comma 4).
La stazione appaltante può chiedere al raggruppamento condizioni di esecuzione diverse da quelle dei singoli, o precisare nel bando come si soddisfano i requisiti, purché in modo proporzionato e motivato (art. 68, commi 4 e 10). Il bando va letto su questo punto prima di decidere la composizione.
Fonti
- D.Lgs. 36/2023, art. 65 (Operatori economici)
- D.Lgs. 36/2023, art. 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari)
- D.Lgs. 36/2023, art. 91 (Domande, DGUE, offerte)
- D.Lgs. 36/2023, art. 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)
- D.Lgs. 36/2023, art. 100 (Requisiti di ordine speciale)
- D.Lgs. 36/2023, art. 119 (Subappalto)
- D.Lgs. 36/2023, Allegato II.12, artt. 2 e 30




