La clausola che impone banca o società di revisione non è nulla, nonostante l’art. 193.
A quattro giorni dalla sentenza n. 7394, emessa l’8 ottobre 2026 dalla sezione V del Consiglio di Stato, chi prepara la documentazione per una finanza di progetto deve rispondere a una domanda: il PEF è stato asseverato dal soggetto che il disciplinare richiede davvero? Non basta verificare l’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023. La lex specialis può chiedere di più. L’articolo che segnala la pronuncia è stato pubblicato il 12 ottobre 2026.
La busta di Novaenergy: un revisore persona fisica basta?
Il caso nasce da una gara di Arca Puglia Centrale. Con provvedimento n. 19 del 2025, l’ente ha aggiudicato a Costruzioni Generali s.p.a. le opere di efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, mediante finanza di progetto su iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023. Novaenergy s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione. La contestazione riguarda l’art. 17 del disciplinare di gara: secondo Novaenergy, il PEF dell’aggiudicataria non è stato asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi o di revisione, come la lex specialis chiedeva.
Il PEF di parte appellante, invece, era stato asseverato da un revisore contabile persona fisica. L’art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici richiede la presentazione di un piano economico-finanziario asseverato, senza specificare le qualifiche soggettive dell’asseveratore. La norma non elenca banche, revisori, società di revisione: lascia aperta la scelta. Ma il punto non è solo chi ha ragione nella gara. È capire se la clausola del disciplinare che esige un asseveratore qualificato sia legittima o no.
L’art. 193 e il paradosso dell’asseveratore flessibile
Per capire l’esito della vicenda serve rileggere l’art. 193 e il rapporto tra norma generale e disciplina di gara. La sentenza n. 7394 chiarisce un punto: l’attuale art. 193, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023 consente, ma non impone, che il P.E.F. possa essere asseverato anche da un professionista abilitato persona fisica. La norma apre uno spazio, non lo chiude. Per questo la diversa previsione della lex specialis, che esige l’asseverazione da parte di istituto di credito o società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso o società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, non è nulla.
Il paradosso è qui. La norma rende l’asseveratore più flessibile, ma la stazione appaltante può restringere il perimetro con una clausola del disciplinare. Chi presenta un PEF asseverato da un revisore persona fisica può essere in regola con l’art. 193 e fuori gara rispetto alla lex specialis. La flessibilità della norma generale non sostituisce il requisito di gara. La sentenza n. 7394 non dice che la clausola sia l’unica via possibile: dice che non è nulla. E quindi va applicata. Per chi prepara la busta, il confronto non è tra due norme astratte, ma tra il disciplinare di gara e il soggetto che ha firmato l’asseverazione.
Checklist: i tre controlli prima di allegare il PEF
Ecco il punto fermo per chi compila la busta. Primo: verificare la qualifica dell’asseveratore richiesta dal disciplinare, non solo l’art. 193 del Codice. Secondo: distinguere i requisiti di legge dai requisiti di gara: essere in regola con la norma generale non copre una lex specialis più restrittiva. Terzo: controllare la data della pronuncia e la sua pubblicazione, per valutare eventuali ricadute sulle procedure in corso. Chi si ferma alla norma generale e ignora il disciplinare rischia di vedersi escluso. La flessibilità dell’art. 193 non è una rete di salvataggio.
Prima di firmare e allegare il PEF, apri il disciplinare: la qualifica dell’asseveratore non è un dettaglio, è la differenza tra presentare un’offerta valida e restare fuori dalla gara.




