Il 25 settembre 2026 divide gli operatori: la qualificazione dei tecnici manutentori resta il nodo centrale

Il 25 settembre è passato. Dal 26 settembre 2026, per chi non ha presentato istanza entro lo scorso 25 settembre, la porta è chiusa: gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti antincendio richiedono l’attestato di qualificazione rilasciato secondo le procedure del decreto 1° settembre 2021. Per chi, invece, ha presentato regolare istanza entro quella data, si apre un corridoio transitorio: può continuare a operare fino alla conclusione della valutazione e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2027. È il doppio binario che il decreto interministeriale del 22 settembre 2026 introduce con il nuovo articolo 6-bis inserito nel decreto 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, del 24 settembre 2026 (codice redazionale 26A05078).

Il 6-bis: una data, due binari

Il provvedimento è stato firmato a Roma lo scorso 22 settembre dal Ministro dell’interno Piantedosi e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone. Inserisce nel decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 il nuovo art. 6-bis, rubricato «Disposizioni transitorie», e distingue due posizioni. L’art. 6-bis stabilisce che, a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti «fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza».

Per chi non ha presentato istanza entro il 25 settembre, l’art. 6-bis non apre alcun corridoio: vale la regola generale. Dal 26 settembre 2026 gli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti possono essere eseguiti solo da tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione. La domanda che resta sullo sfondo è come si sia arrivati a questo obbligo e perché la norma transitoria nasca proprio ora.

La lunga transizione: 2021, 2022, 2025, 2026

Il decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021 ed è entrato in vigore il 25 settembre 2022, a un anno dalla pubblicazione. Le disposizioni dell’art. 4, riguardanti la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, hanno seguito un percorso distinto: l’entrata in vigore è stata prorogata al 25 settembre 2026, così come stabilito dal D.M. 15 luglio 2025. L’articolo 1 del decreto dispone la proroga al 25 settembre 2026 dell’entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio. Il provvedimento del 22 settembre 2026 richiama tra i visti anche il regolamento (UE) n. 3110/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

Cosa resta all’impresa tra domanda e 31 marzo 2027

La questione, a questo punto, non è più se l’istanza sia stata presentata, ma cosa accade dopo la presentazione. Il decreto non concede un rinvio generale dell’obbligo di qualificazione: concede un regime transitorio selettivo, circoscritto a chi ha già avviato la valutazione entro il 25 settembre 2026. Il provvedimento inserisce nel decreto 1° settembre 2021 il nuovo articolo 6-bis recante le disposizioni transitorie, prevedendo che i soggetti che abbiano presentato entro il 25 settembre 2026 un’idonea istanza per la valutazione dei requisiti possano continuare a svolgere le attività di manutenzione e controllo sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto della richiesta, fino alla conclusione della valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.

Due sono i limiti fissati dall’art. 6-bis: uno temporale, il 31 marzo 2027; uno oggettivo, le tipologie di impianti oggetto dell’istanza. Non si tratta di una proroga dell’obbligo, ma di una sospensione condizionata: l’impresa continua a operare mentre la valutazione dei requisiti è in corso. La ratio è selettiva: il corridoio transitorio premia chi ha già attivato la procedura, non chi è rimasto inerte. Dal 25 settembre 2026 la disciplina a regime dell’art. 4 è in vigore; l’art. 6-bis opera come norma transitoria che ne sospende l’applicazione per i soggetti che hanno presentato istanza.

Resta un interrogativo aperto. La norma chiude il corridoio il 31 marzo 2027 senza chiarire cosa accada se la valutazione non si conclude entro quella data. L’art. 6-bis non disciplina l’ipotesi di una valutazione ancora pendente al 31 marzo 2027. L’impresa che ha presentato istanza può operare in questi mesi, ma non ha una risposta sulla sorte delle attività riferite a requisiti non ancora valutati alla scadenza del termine.

Chi ha presentato istanza entro lo scorso 25 settembre non ha, in definitiva, una certezza piena: il decreto gli consente di operare oltre quella data, ma soltanto in un corridoio temporale delimitato. L’esito dipende dalla celerità della valutazione dei requisiti. Fino al 31 marzo 2027 il margine di incertezza resta.