Gazzetta: resta l’impianto del procedimento, con i presupposti dell’articolo 32 del D.L. 90/2014
Con l’Atto del 21 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre scorso, l’ANAC ha aggiornato la disciplina del procedimento che precede la proposta del Presidente dell’Autorità al Prefetto per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione, previste dall’articolo 32 del D.L. 90/2014. Due date, un solo effetto: il meccanismo che può portare un’impresa sotto gestione straordinaria prima ancora di un accertamento definitivo non viene riscritto. Cambia, semmai, la possibilità di difendersi.
Un Atto, due date: aggiornare senza cambiare
L’aggiornamento non tocca l’impianto generale del procedimento. Resta fermo che il Presidente dell’ANAC valuta la sussistenza dei presupposti e può proporre al Prefetto l’applicazione di una o più misure straordinarie oppure disporre l’archiviazione. L’Atto del 21 luglio 2026 formalizza il procedimento che precede quella proposta, non la soglia che la giustifica. I due momenti — il 21 luglio e il 10 settembre — scandiscono i tempi dell’efficacia: l’Atto è stato adottato in luglio e reso conoscibile con la pubblicazione in Gazzetta. Sul piano sostanziale, però, l’ANAC non introduce nuovi presupposti né nuove misure. La cornice resta identica. Resta da chiedersi, però, da quale contesto normativo provenga questo aggiornamento e perché riguardi da vicino chi partecipa agli appalti pubblici.
I due volti dell’art. 32: reati e sintomi
Per capire su quale base si innesta l’aggiornamento occorre isolare i due volti dell’articolo 32 del D.L. 90/2014. Da un lato, il procedimento può scattare nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. Dall’altro, le misure straordinarie si applicano anche in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture. La prima ipotesi ha natura penale; la seconda ha natura sintomatica e prescinde da un accertamento giudiziale. Il testo dell’articolo 32 del D.L. 90/2014 tiene insieme questi due piani.
Queste ipotesi si innestano su una disciplina attuativa più ampia. Le linee guida entrate in vigore l’11 aprile 2019 con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità fanno parte di una più ampia disciplina attuativa dell’art. 32 che comprende la gestione degli utili, l’attività sanitaria, i compensi dei commissari straordinari, la prevenzione anticorruzione e antimafia e il circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture, UTG ed Enti Locali. È dentro questo reticolo che l’Atto del 21 luglio 2026 si inserisce, aggiornandone il segmento procedimentale.
L’impresa e il paradosso della gradualità
L’impostazione resta quella di un sistema graduato, nel quale la misura viene scelta tenendo conto della gravità dei fatti, del livello di coinvolgimento dell’impresa, dello stato di esecuzione del contratto e delle iniziative adottate dall’operatore economico per ristabilire condizioni di legalità e affidabilità. In astratto, la gradualità è una garanzia: l’art. 32 prevede una graduazione di misure in ragione della gravità dei fatti e del livello di compromissione dell’impresa, tra cui il rinnovo degli organi sociali mediante sostituzione del soggetto coinvolto, la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, anche limitata all’esecuzione del contratto, l’ordine alla stazione appaltante di accantonare, al netto dei pagamenti, il 10% del corrispettivo quale utile presunto, e l’attività di sostegno e monitoraggio, anche a contratto ormai concluso.
Per l’impresa, però, la gradualità si traduce in un onere di dimostrazione anticipata. La misura può essere proposta prima di un accertamento definitivo; l’operatore economico è chiamato a ristabilire condizioni di legalità e affidabilità con iniziative proprie, mentre il peso della valutazione resta sul Presidente dell’ANAC e sul Prefetto. L’aggiornamento del 21 luglio 2026 non modifica questo equilibrio: lascia intatto un sistema in cui un elemento sintomatico, e non una condanna, può attivare il procedimento. La proporzionalità della misura, affidata ai criteri della gravità dei fatti e del livello di coinvolgimento, resta il nodo che l’Atto non scioglie.
L’impresa che partecipa agli appalti pubblici resta dentro un procedimento in cui la prevenzione può scattare prima del giudizio. L’aggiornamento ANAC non riduce il margine di incertezza: lo rende solo più esplicito.




