La delibera fissa l’invarianza della soglia di anomalia, ma la riapertura dipende dal bando.
A meno di due settimane dall’emanazione, la delibera ANAC n. 336 del 9 settembre 2026 è il documento che ogni stazione appaltante deve rileggere prima di decidere se una gara può tornare indietro. L’atto interviene sul principio di invarianza, sulla soglia di anomalia e sul calcolo delle medie.
Il documento: la delibera 336 e la soglia di anomalia
La delibera n. 336, emanata il 9 settembre 2026, fissa la regola sul principio di invarianza della soglia di anomalia. Lo stesso giorno l’Autorità ha emanato il parere di precontenzioso n. 330 in materia di clausola sociale e progetto di riassorbimento. A questi atti si aggiunge l’intervento sul decreto legge del 7 agosto 2026 n. 144, che contiene misure urgenti per la pubblica amministrazione e rispetto al quale l’Autorità ha messo in guardia sulle deroghe. Il 16 settembre, inoltre, ANAC e CNR hanno rinnovato il protocollo per sviluppare la Piattaforma Unica della Trasparenza e TrasparenzAI, con più spazio all’intelligenza artificiale. Sullo sfondo, il 9 settembre è stata approvata la proposta di regolamento europeo sugli appalti e le concessioni pubbliche.
Ma il principio non vive da solo: la sua tenuta si misura sull’altro piatto della bilancia, quello dell’effettività della tutela.
La doppia anima: invarianza e tutela effettiva
Se la delibera fissa la regola, il contesto ne svela la ragione: la stabilità degli esiti e il buon andamento da un lato, l’effettività della tutela dall’altro. La ratio sottesa al principio di invarianza della soglia è garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, precludendo impugnazioni meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocati in graduatoria. Tale finalità risulta coerente con il principio del risultato, uno dei principi che reggono l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, diretta attuazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Il principio non è però un assoluto. Il principio di invarianza delle sopravvenienze nel calcolo della soglia di anomalia, introdotto al fine di evitare impugnazioni strumentali alla surrettizia alterazione della media dei ribassi offerti, mediante l’esclusione o la riammissione di concorrenti, deve essere coniugato con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale. In altre parole, la stabilità della gara non può azzerare lo spazio di tutela del concorrente: il punto di equilibrio è la ragionevolezza delle scelte procedimentali.
Se il principio non è assoluto, quando una gara si riapre? La risposta dell’ANAC passa da un requisito scritto nel bando.
Il collo di bottiglia: la regressione solo se prevista nel bando
Ecco il punto: per l’ANAC, in caso di esclusione di un concorrente per anomalia dell’offerta prima dell’aggiudicazione, non si torna indietro automaticamente. Secondo quanto indicato dall’Autorità, nell’ipotesi di esclusione per anomalia prima dell’aggiudicazione, la regressione procedimentale non costituisce la regola generale: la sua eventuale applicazione deve essere esplicitata nel bando e non risultare irragionevole.
Questo sposta il peso sulla clausola di gara. È il bando che, se contiene una previsione espressa e formulata in modo non irragionevole, può legittimare la regressione procedimentale. In assenza di tale previsione, l’esclusione per anomalia non impone di per sé la riapertura del procedimento e lo scorrimento della graduatoria resta governato dalla regola dell’invarianza della soglia.
La domanda che resta aperta è se le stazioni appaltanti sapranno scrivere bandi con clausole capaci di reggere il vaglio di ragionevolezza. Il principio di invarianza non è un assoluto: l’impresa deve guardare al bando come al documento che decide se la gara può tornare indietro. La delibera 336 è il parametro per verificare se quel documento regge.




