Il TAR Lombardia: il know-how va documentato come specifico e segreto, altrimenti accesso integrale
L’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 impone di rendere immediatamente visibili gli atti post aggiudicazione, offerta dell’aggiudicatario compresa. Lo ricorda la sentenza del TAR Lombardia n. 4181 dello scorso 8 settembre 2026, che chiarisce quando quell’obbligo può cedere il passo al know-how — e quando no. Il ricorrente della vicenda aveva contestato una risposta solo parziale alla richiesta di accesso agli atti della gara, per l’iniziale inottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 36.
Il doppio regime di trasparenza: pubblicare tutto, salvo eccezione
La sentenza affonda le radici in un cambio di normativa. La disciplina dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico era specificamente prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, sostituito dagli artt. 35 e 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il nuovo assetto prevede un accesso integrale a tutti gli atti di gara per i candidati o offerenti non definitivamente esclusi e per i primi cinque concorrenti in graduatoria, con l’unica eccezione dell’eventuale oscuramento dell’offerta tecnica o di parte dell’offerta tecnica conseguente a una specifica richiesta dell’operatore economico.
L’apparente apertura totale ha però un punto di frizione preciso: che cosa deve dimostrare chi chiede di oscurare. La trasparenza resta la regola; l’oscuramento è un’eccezione condizionata da presupposti documentali, non da formule.
Il collo di bottiglia: la prova specifica del know-how
Il punto di frizione ha un nome: oscuramento. E la sentenza lo smonta in due passaggi. Per limitare l’accesso agli atti tecnici dell’aggiudicataria non basta invocare genericamente il know-how: serve un’informazione specifica, sfruttabile economicamente e oggettivamente segreta. Come si legge nella pronuncia, «non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva».
Il secondo passaggio riguarda la prevalenza: in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti. Il TAR ha inoltre escluso l’oscuramento dei dati personali delle persone fisiche menzionate nella documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicatario: le limitazioni all’accesso agli atti di gara sono stabilite dall’art. 35 D.Lgs. 36/2023 e tale norma non prevede la possibilità di tale oscuramento. Resta la domanda operativa: quali atti deve produrre la stazione appaltante per superare il vaglio del giudice.
Il compito del RUP: valutare e motivare, non invocare formule
Non basta dire che c’è know-how: il TAR chiede una carta, un’informazione specifica, sfruttabile economicamente e oggettivamente segreta. La sentenza chiarisce la latitudine applicativa del micro sistema codicistico degli artt. 35 e 36, individuando il corretto compito del RUP: la stazione appaltante deve compiere una propria autonoma valutazione e, ove ritenga necessario, oscurare interi blocchi. Il RUP non può limitarsi a recepire formule generiche: deve documentare il presupposto della segretezza.
La sentenza non lascia scappatoie. Se la stazione appaltante non produce un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e dotata di caratteri oggettivi di segretezza, l’accesso deve essere integrale. Il know-how non è una formula: è un onere probatorio. Se la stazione appaltante non lo documenta, deve aprire.




