La verifica di equivalenza tra CCNL introdotta dall’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici

A due mesi dalla sentenza n. 5533 del 9 luglio 2026, chi prepara una busta di gara dovrebbe rileggere la voce “equivalenza dei CCNL”. Non è una postilla. Il Consiglio di Stato ha fissato i confini dell’adempimento: la verifica è obbligatoria e va condotta prima dell’aggiudicazione, ma può reggersi sul semplice confronto tra contratti collettivi. A patto di lasciare una traccia.

Il ribaltamento: perché il Consiglio di Stato ha riformato il TAR

Il punto di partenza è la sentenza n. 5533 del 9 luglio 2026, che riforma la decisione di primo grado. Il TAR aveva ravvisato l’illegittimità sotto il profilo dell’omessa verifica di equivalenza. Il Consiglio di Stato è arrivato a una conclusione opposta: ha considerato adeguata l’istruttoria svolta mediante il raffronto tra i contratti collettivi e ha rilevato che l’avvenuto controllo era desumibile anche dal procedimento sull’anomalia dell’offerta e dal successivo provvedimento di aggiudicazione.

Secondo il Consiglio di Stato, la verifica dell’equivalenza è obbligatoria e deve essere svolta prima dell’aggiudicazione, ma ciò non comporta che in ogni gara siano necessari ulteriori e articolati approfondimenti istruttori.

Resta da capire su quale base normativa poggia questo obbligo e perché è stato introdotto.

L’obbligo dietro l’articolo 11: anti-dumping e Allegato I.01

La decisione non nasce dal nulla. È il punto di arrivo di una disciplina introdotta nel Codice dei contratti pubblici del 2023 e rafforzata dal correttivo del 2024.

Già nel 2023, il legislatore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha scelto di intervenire in modo strutturato su un terreno sino ad allora presidiato prevalentemente dalla giurisprudenza, introducendo una vera e propria regola legislativa dell’equivalenza dei trattamenti contrattuali. L’obiettivo dichiarato è contrastare il dumping contrattuale, cui spesso si è assistito nelle dinamiche aggiudicatrici, preservando al contempo il principio di concorrenza e la libertà sindacale delle imprese.

Oggi la norma — l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 — stabilisce che, nei casi in cui l’operatore economico applichi un diverso CCNL, la stazione appaltante acquisisca, prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione, la dichiarazione prevista dall’art. 11 e, in presenza di una dichiarazione di equivalenza, proceda alla relativa verifica con le modalità dell’art. 110 e secondo quanto previsto dall’Allegato I.01.

Il principio non è nuovo. Già il previgente art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 stabiliva che la determinazione di affidamento o aggiudicazione debba essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, che assume carattere obbligatorio.

Il passaggio dalla norma alla busta è il terreno in cui si gioca la partita. Cosa serve davvero perché la verifica sia valida?

La traccia da lasciare: confronto, motivazione, tracciabilità

Ecco il passaggio che interessa chi compila la documentazione di gara o verifica l’offerta.

Secondo la Sezione V del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5533 del 9 luglio 2026, può ritenersi adeguata l’istruttoria svolta dalla stazione appaltante consistente nel mero confronto dei contratti collettivi, e corretta la conclusione in ordine all’equivalenza dei contratti collettivi nazionali in esame. Il semplice raffronto, insomma, è sufficiente come base istruttoria.

Ma il confronto non si presume. Una pronuncia successiva della stessa Sezione (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2026, n. 6838, commentata da TuttoGare) ha annullato un\’aggiudicazione perché nel verbale non c\’era traccia dell\’istruttoria sull\’equivalenza: la verifica deve risultare dagli atti.

C’è anche un limite al sindacato del giudice. Secondo il Consiglio di Stato, la verifica tecnica dell’equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla lex specialis non può essere sostituita da una diversa valutazione del giudice in assenza di specifici elementi idonei a dimostrarne la manifesta irragionevolezza o illogicità.

Quanto deve essere motivato, allora, il raffronto perché il giudice non possa sindacarlo? La sentenza non fissa una formula. Indica però una direzione: l’atto deve esistere, deve essere rintracciabile nel procedimento, deve rendere conto del confronto compiuto. Un confronto documentato, non un’etichetta di equivalenza apposta senza contenuto.

Se applichi un CCNL diverso da quello del bando, la tua dichiarazione di equivalenza sarà verificata dalla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione con un confronto tra i due contratti: prepara la documentazione che lo regge. Non è un dettaglio. È la linea che separa l’aggiudicazione dall’annullamento.