Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi una parte delle prestazioni, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. La definizione è nel Codice dei contratti pubblici, art. 119, comma 2. Il testo oggi in vigore è la versione del 31 dicembre 2024, la data in cui è entrato in vigore il correttivo D.Lgs. 209/2024. Questo articolo segue la sequenza di chi lo gestisce: cosa si può affidare, cosa si dichiara in offerta, cosa si manda alla stazione appaltante prima di iniziare, come funzionano il subappalto a cascata, i controlli e i pagamenti.

Cosa si può subappaltare

La regola di partenza è che l’affidatario esegue in proprio (art. 119, comma 1). Sono nulli la cessione del contratto, l’accordo che affida a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni e quello che affida a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente o dei contratti ad alta intensità di manodopera. Entro questi confini il subappalto è ammesso.

La stazione appaltante può restringere il campo. Con motivazione nella decisione di contrarre, indica nei documenti di gara le lavorazioni che l’aggiudicatario deve eseguire da sé, per il controllo del cantiere, la tutela dei lavoratori o la prevenzione di infiltrazioni criminali (comma 2). Quest’ultima valutazione non serve se il subappaltatore è iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsto dall’art. 1, comma 52, della legge 190/2012, o nell’anagrafe antimafia degli esecutori. Il bando va letto su questo punto prima di programmare i subappalti.

Attenzione al perimetro: è subappalto di lavori anche il contratto per forniture con posa in opera o noli a caldo, se supera il 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o i 100.000 euro e se il costo della manodopera supera il 50 per cento del contratto (comma 2). Non sono subappalto le attività secondarie affidate a lavoratori autonomi, la subfornitura a catalogo di prodotti informatici, i servizi sotto 20.000 euro annui a imprenditori agricoli in comuni montani o isole minori, e le prestazioni secondarie rese in forza di contratti continuativi di cooperazione firmati prima dell’indizione della gara; questi ultimi contratti vanno trasmessi alla stazione appaltante prima o insieme alla firma del contratto d’appalto (comma 3).

Una quota dei subappalti è riservata: i contratti di subappalto vanno stipulati per almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese. L’operatore può indicare in offerta una soglia diversa, motivata dall’oggetto, dalle caratteristiche delle prestazioni o dal mercato (comma 2).

Cosa va dichiarato in offerta

Il subappalto è autorizzabile solo se all’atto dell’offerta sono stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare (art. 119, comma 4, lettera c). Chi non li dichiara in quella sede non potrà chiederli dopo. La dichiarazione si rende alla stazione appaltante, nella documentazione caricata in piattaforma entro il termine di presentazione delle offerte.

Il caso più delicato è il subappalto delle categorie per cui il concorrente non ha la qualificazione, il subappalto necessario. Su come dichiararlo ANAC ha risposto nelle FAQ sul Codice 36/2023: se la documentazione di gara non prevede una dichiarazione apposita, basta compilare il riquadro del DGUE dedicato al subappalto, indicando la volontà di subappaltare i lavori per cui manca la qualificazione e le relative categorie. Non serve una dichiarazione separata da quella del subappalto ordinario. Le categorie vanno comunque scritte: un riquadro compilato senza categorie non dice alla stazione appaltante cosa si sta subappaltando.

Il subappalto vale anche per i raggruppamenti temporanei, quando le imprese riunite non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili (comma 18).

Cosa serve per l’autorizzazione

Le condizioni sono tre (comma 4): il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni da eseguire; non ha cause di esclusione; le lavorazioni erano indicate in offerta. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro la qualificazione è l’attestazione rilasciata da un Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC (art. 100, comma 4).

La sequenza degli adempimenti, con destinatario e termine:

  • Almeno venti giorni prima dell’inizio delle prestazioni subappaltate, alla stazione appaltante: il contratto di subappalto, con la documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti dell’appalto, e con l’indicazione puntuale dell’ambito prestazionale ed economico (comma 5).
  • Contestualmente: la dichiarazione del subappaltatore sull’assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti degli artt. 100 e 103. La stazione appaltante la verifica tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (comma 5).
  • Con la copia autentica del contratto: la dichiarazione sull’esistenza o meno di forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In un raggruppamento la rende ciascuna impresa (comma 16).
  • Prima dell’inizio dei lavori, alla stazione appaltante: la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, compresa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, e copia del piano di sicurezza (comma 7).
  • Nel contratto di subappalto: la clausola di revisione prezzi, obbligatoria, coerente con gli artt. 8 e 14 dell’Allegato II.2-bis (comma 2-bis).

La stazione appaltante rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine è prorogabile una sola volta per giustificati motivi. Se scade senza provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti sotto il 2 per cento delle prestazioni affidate o sotto i 100.000 euro i termini sono dimezzati (comma 16). Se l’oggetto del subappalto cambia e l’importo aumenta, serve un’autorizzazione integrativa (comma 2).

Per i sub-contratti che non sono subappalti, prima dell’inizio della prestazione si comunicano alla stazione appaltante nome del sub-contraente, importo e oggetto, e poi ogni modifica di questi dati (comma 2).

Subappalto a cascata

Il subappaltatore può a sua volta subappaltare. Il Codice non lo vieta in generale, ma affida alla stazione appaltante il compito di indicare nei documenti di gara le prestazioni che, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, con le stesse motivazioni del comma 2: controllo del cantiere, tutela dei lavoratori, prevenzione di infiltrazioni (comma 17). Anche qui la valutazione salta se i subappaltatori di secondo livello sono iscritti nell’elenco della legge 190/2012 o nell’anagrafe antimafia. Al subappalto di secondo livello si applicano tutte le regole dell’art. 119, quindi indicazione, qualificazione, verifica e autorizzazione.

Controlli sul subappaltatore e in cantiere

  • Il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dell’appaltatore. Applica lo stesso contratto collettivo del contraente principale, o uno diverso con le stesse tutele, quando le attività coincidono con quelle caratterizzanti l’appalto o riguardano la categoria prevalente (comma 12).
  • L’affidatario coordina i piani di sicurezza di tutti i subappaltatori. In un raggruppamento l’obbligo è del mandatario. Il direttore tecnico di cantiere risponde del rispetto del piano da parte di tutte le imprese (comma 15).
  • Il cartello di cantiere riporta i nomi di tutte le imprese subappaltatrici (comma 13).
  • Se emerge una causa di esclusione a carico del subappaltatore, l’affidatario lo sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante (comma 10).
  • Per ogni pagamento la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC dell’affidatario e di tutti i subappaltatori (comma 7). Il DURC comprende la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera sul contratto; nei lavori edili la fa la Cassa edile (comma 14).

Responsabilità e pagamenti

Contraente principale e subappaltatore rispondono in solido verso la stazione appaltante per le prestazioni subappaltate. L’aggiudicatario risponde in solido anche degli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore (comma 6). Costi della sicurezza e della manodopera vanno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso, e la stazione appaltante verifica che ciò avvenga (comma 12).

La stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore in tre casi (comma 11): quando è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento dell’appaltatore; su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente. Nel primo e nel terzo caso l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale sugli obblighi retributivi e contributivi (comma 6).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o di DURC irregolare si applica l’art. 11, comma 6 (art. 119, comma 8): la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo dell’inadempienza contributiva e lo versa agli enti; sulle retribuzioni, il RUP invita per iscritto l’inadempiente e comunque l’affidatario a provvedere entro quindici giorni; se entro quel termine la richiesta non viene contestata formalmente e con motivazione, la stazione appaltante paga direttamente i lavoratori, anche in corso d’opera, detraendo la somma da quanto dovuto all’affidatario o al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto. Se c’è contestazione formale, il RUP inoltra richieste e contestazioni alla direzione provinciale del lavoro (art. 119, comma 9). Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è comunque operata una ritenuta dello 0,50 per cento, svincolata solo in sede di liquidazione finale.

Un ultimo punto riguarda la qualificazione futura. I certificati di esecuzione dei lavori vengono rilasciati all’appaltatore al netto di quanto eseguito in subappalto; il subappaltatore può chiedere alla stazione appaltante il certificato per le prestazioni che ha eseguito, ed è solo lui a poterlo usare per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA (comma 20). Chi subappalta molto costruisce meno curriculum per la propria qualificazione.

Fonti