L’art. 108, comma 1, del d.lgs. 36/2023 fissa un solo criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa. La distinzione che conta per l’impresa sta nel modo in cui viene individuata: sul miglior rapporto qualità/prezzo oppure sul solo elemento prezzo o costo. Il «prezzo più basso» del linguaggio corrente è la seconda ipotesi.

Quando il rapporto qualità/prezzo è obbligatorio

L’art. 108, comma 2, elenca i contratti che si aggiudicano esclusivamente con il miglior rapporto qualità/prezzo. Per chi esegue lavori rilevano tre lettere:

  • lett. e): gli affidamenti di appalto integrato;
  • lett. f): i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
  • lett. b): i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici e intellettuali di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Le altre lettere riguardano servizi sociali, ristorazione, servizi ad alta intensità di manodopera, contratti di servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico da 140.000 euro in su, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione e trasporto per uscite didattiche (lett. f-bis).

Quando la stazione appaltante può usare il minor prezzo

L’art. 108, comma 3, ammette il criterio del minor prezzo per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera. Per i lavori la norma non contiene un elenco analogo. La regola operativa arriva dall’art. 50, comma 4: per le procedure negoziate sotto soglia (art. 50, comma 1, lett. c, d, e) la stazione appaltante aggiudica con l’offerta economicamente più vantaggiosa oppure con il prezzo più basso, fatte salve le ipotesi dell’art. 108, comma 2.

La scelta è quindi della stazione appaltante, nei limiti del comma 2. Nella prassi, per lavori a progettazione esecutiva completa e senza contenuto innovativo, il prezzo più basso resta praticabile sotto soglia. Sopra soglia il codice non lo vieta in modo espresso per i lavori, ma il comma 1 richiede, quando si usa l’elemento prezzo o costo, un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita secondo l’allegato II.8. Su questo punto il testo lascia margine interpretativo e la decisione va letta caso per caso nei documenti di gara.

Prezzo più basso: l’esclusione automatica

Con il prezzo più basso, per contratti di lavori o servizi sotto soglia senza interesse transfrontaliero certo, l’art. 54, comma 1, impone alla stazione appaltante di prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, quando le offerte ammesse sono almeno cinque. Il metodo di calcolo è scelto tra quelli dell’allegato II.2 e indicato negli atti, oppure sorteggiato in sede di valutazione (art. 54, comma 2). La regola non si applica agli affidamenti diretti (art. 50, comma 1, lett. a e b). La stazione appaltante può comunque valutare la congruità di qualunque offerta che appaia anormalmente bassa.

Per l’impresa questo cambia il calcolo del ribasso: con cinque o più concorrenti, un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia porta all’esclusione senza contraddittorio; un ribasso inferiore alla soglia resta in gara ma non vince.

Rapporto qualità/prezzo: cosa viene valutato

L’art. 108, comma 4, richiede criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all’oggetto dell’appalto. La stazione appaltante deve valorizzare gli elementi qualitativi e garantire un confronto effettivo sui profili tecnici. Il comma 6 precisa che un criterio è connesso all’oggetto quando riguarda lavori, forniture o servizi in qualsiasi fase del ciclo di vita, compresi i processi produttivi.

Il comma 7 impone ai documenti di gara di indicare i singoli criteri e la ponderazione, con possibili sub-criteri e sub-pesi. Consente inoltre, nelle procedure del Libro II, Parte IV, criteri premiali per la partecipazione delle piccole e medie imprese e per gli operatori con sede operativa nell’ambito territoriale, per le prestazioni legate al principio di prossimità. È previsto un maggior punteggio per le imprese con certificazione della parità di genere (art. 46-bis del d.lgs. 198/2006).

Il comma 8 ammette, se la ponderazione non è possibile per ragioni oggettive, l’ordine decrescente di importanza dei criteri; in ogni caso la metodologia deve produrre un unico parametro numerico finale.

Limiti che riguardano i lavori

  • Nessun punteggio per opere o prestazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta (art. 108, comma 11). Le migliorie che ampliano l’oggetto non danno punti.
  • Nell’offerta economica vanno indicati, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza (art. 108, comma 9). L’eccezione vale per forniture senza posa in opera e servizi intellettuali, non per i lavori.
  • Il tetto del 30 per cento al punteggio economico riguarda i contratti ad alta intensità di manodopera (art. 108, comma 4); per i lavori ordinari il codice non fissa un tetto numerico.
  • Il prezzo può essere fisso, con concorrenza solo sui criteri qualitativi (art. 108, comma 5).

La stazione appaltante può non aggiudicare

L’art. 108, comma 10, consente di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. La facoltà deve essere indicata nel bando o nell’invito e va esercitata entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni.

Cosa resta all’impresa

Prima di preparare l’offerta, tre letture nei documenti di gara: quale delle due modalità dell’art. 108 è stata scelta e se la scelta rientra nei vincoli del comma 2; con il prezzo più basso, il metodo di calcolo dell’anomalia dell’allegato II.2; con il rapporto qualità/prezzo, i pesi del comma 7 e il divieto del comma 11. La norma vigente è questa. Come ogni stazione appaltante la applica dipende dal singolo bando, e il margine di discrezionalità sulla scelta del criterio per i lavori sotto soglia è ampio.

Fonti