Dal 1° gennaio 2026 la soglia europea per gli appalti di lavori è scesa a 5.404.000 euro. Lo stabilisce il regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione del 22 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 ottobre 2025. Nel biennio 2024-2025 la soglia era 5.538.000 euro, fissata dal regolamento delegato (UE) 2023/2495. Le soglie valgono per gli anni 2026 e 2027.
Le soglie in vigore
L’art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023 elenca le soglie di rilevanza europea per i settori ordinari. Il comma 3 dello stesso articolo dispone che gli importi sono rideterminati periodicamente con provvedimento della Commissione europea. Le cifre da usare sono quindi quelle del regolamento 2025/2152, che ha modificato l’art. 4 della direttiva 2014/24/UE:
- 5.404.000 euro per gli appalti di lavori e per le concessioni (art. 14, comma 1, lett. a); per le concessioni la stessa cifra è fissata dal regolamento delegato (UE) 2025/2151, che ha modificato l’art. 8 della direttiva 2014/23/UE;
- 140.000 euro per forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati dalle autorità governative centrali (art. 14, comma 1, lett. b);
- 216.000 euro per forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti sub-centrali (art. 14, comma 1, lett. c);
- 750.000 euro per i servizi sociali e assimilati dell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE (art. 14, comma 1, lett. d). Questo importo non è stato toccato dal regolamento 2025/2152.
Nei settori speciali (art. 14, comma 2) la soglia lavori è la stessa, 5.404.000 euro; per forniture e servizi è 432.000 euro, per effetto del regolamento delegato (UE) 2025/2150, che ha modificato l’art. 15 della direttiva 2014/25/UE.
Il calcolo dell’importo si fa al netto dell’IVA. Un appalto di lavori da 5.400.000 euro resta sotto soglia; uno da 5.404.000 euro è sopra.
Cosa succede sopra soglia
Sopra le soglie si applicano le procedure ordinarie della Parte IV del Libro II del codice, con trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, adempimento che l’art. 50, comma 8, esclude per i contratti sotto soglia. L’art. 48, comma 2, aggiunge un caso: anche sotto soglia, se la stazione appaltante accerta un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
Cosa succede sotto soglia: l’art. 50
Sotto le soglie dell’art. 14 la stazione appaltante segue l’art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023, salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63. Per i lavori le fasce sono tre:
- Sotto 150.000 euro: affidamento diretto, anche senza consultare più operatori. La stazione appaltante deve scegliere soggetti con esperienze pregresse documentate e idonee, anche tra gli iscritti a elenchi o albi propri (art. 50, comma 1, lett. a).
- Da 150.000 euro a meno di 1.000.000 euro: procedura negoziata senza bando, con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati con indagini di mercato o tramite elenchi (art. 50, comma 1, lett. c).
- Da 1.000.000 euro fino alla soglia europea: procedura negoziata senza bando, con almeno dieci operatori consultati, ove esistenti. La stazione appaltante può comunque scegliere una procedura ordinaria (art. 50, comma 1, lett. d).
Per servizi e forniture la fascia dell’affidamento diretto arriva a 140.000 euro (lett. b); sopra, fino alla soglia, procedura negoziata con almeno cinque operatori (lett. e).
La soglia dei 150.000 euro coincide con quella della qualificazione. L’art. 100, comma 4, prevede che per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedano operatori qualificati, con attestazione rilasciata da un Organismo SOA autorizzato e vigilato da ANAC, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare.
Come vengono scelti gli invitati
L’art. 50, comma 2, vieta il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale per selezionare gli operatori da invitare, salvo situazioni particolari e motivate in cui nessun altro metodo sia praticabile. Elenchi e indagini di mercato seguono l’allegato II.1. La stazione appaltante pubblica sul proprio sito i nominativi degli operatori consultati e, per il comma 2-bis introdotto dal d.lgs. 209/2024, l’avvio della consultazione per le procedure delle lettere c), d) ed e). L’avviso sui risultati indica anche i soggetti invitati (art. 50, comma 9).
Per l’impresa questo significa che l’iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti del proprio territorio è la via ordinaria per ricevere inviti. Il sorteggio, che nella prassi precedente serviva a ridurre il numero degli invitati, oggi è l’eccezione.
La rotazione
L’art. 49, comma 2, vieta l’affidamento al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano la stessa categoria di opere. La stazione appaltante può dividere gli affidamenti in fasce di valore e applicare il divieto per fascia (comma 3). Il contraente uscente può essere reinvitato in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato, all’assenza di alternative e alla qualità della prestazione resa (comma 4). Il principio non si applica se l’indagine di mercato è stata fatta senza limiti al numero degli operatori da invitare (comma 5), e vi si può derogare per affidamenti diretti sotto 5.000 euro (comma 6).
Il criterio di aggiudicazione sotto soglia
Per le procedure negoziate delle lettere c), d) ed e) la stazione appaltante sceglie tra offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso, salvo i casi dell’art. 108, comma 2, in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria (art. 50, comma 4). Con il prezzo più basso, per lavori sotto soglia senza interesse transfrontaliero, gli atti di gara prevedono l’esclusione automatica delle offerte anomale se le offerte ammesse sono almeno cinque (art. 54, comma 1). La regola non vale per gli affidamenti diretti.
Cosa resta all’impresa
Tre verifiche prima di ogni gara: la fascia di importo (che decide procedura e numero minimo di invitati), la posizione rispetto alla rotazione se si è contraente uscente, e la classifica SOA necessaria sopra 150.000 euro. Un punto di incertezza: il numero minimo di operatori vale «ove esistenti». La stazione appaltante che ne trova meno può procedere lo stesso, e la motivazione sta negli atti dell’indagine di mercato, non in una regola fissa.
Fonti
- Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione, 22 ottobre 2025 (soglie 2026-2027, direttiva 2014/24/UE)
- Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, 22 ottobre 2025 (soglie 2026-2027, direttiva 2014/25/UE)
- Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione, 22 ottobre 2025 (soglie 2026-2027, direttiva 2014/23/UE, concessioni)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, 15 novembre 2023 (soglie 2024-2025)
- Commissione europea, pagina ufficiale sulle soglie degli appalti pubblici
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209: artt. 14, 48, 49, 50, 54, 100, 108




