La sentenza arriva a quattordici anni dal cantiere del 2012 e sposta il rischio dall’opera all’ufficio che gestisce i documenti
Il piano operativo di sicurezza di un’impresa esecutrice arriva in ufficio. L’affidataria lo protocolla e lo gira al coordinatore per l’esecuzione. Non lo confronta con il proprio. Sembra smistamento di documenti. Per la Cassazione è uno dei punti da cui nasce la responsabilità penale. Lo chiarisce la Sentenza n. 29605/2026, con cui la IV Sezione Penale è tornata sul perimetro delle responsabilità per infortuni sul lavoro negli appalti. Ieri l’ANCE ha segnalato la pronuncia alle imprese, sottolineando i chiarimenti sui doveri dell’impresa affidataria, il general contractor, e dell’impresa esecutrice, cioè il datore di lavoro, nella gestione dei subappalti.
Un cantiere del 2012, una sentenza del 2026
Dietro quel passaggio di carte c’è un morto. La vicenda processuale riguarda un infortunio mortale avvenuto l’8 settembre 2012 in un cantiere edile. La vittima era un dipendente di un’impresa subappaltatrice. Il processo è arrivato in Cassazione quattordici anni dopo. La notizia, quindi, non è l’incidente: è la regola che la Corte ne ricava, valida per chi oggi prepara e trasmette la documentazione di cantiere.
Le contestazioni riguardano B.B., legale rappresentante di Quotidia Spa, l’impresa affidataria. Secondo la scheda pubblicata dall’osservatorio Olympus dell’Università di Urbino, gli addebiti sono due. Il primo: non aver verificato le condizioni di sicurezza e l’osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come impone l’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Il secondo: non aver verificato, prima di trasmetterli al coordinatore per l’esecuzione, la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, come prevede l’art. 97, comma 3, lett. b. Uno è un controllo sul cantiere. L’altro è un controllo sul fascicolo. Se l’affidataria non dirige i lavoratori del subappaltatore, che difese le restano?
Le tre scuse che non reggono più
Mettiamoci dal lato di chi riceve il fascicolo del subappaltatore. Le obiezioni sono note. La prima: il subappaltatore è autonomo, organizza da sé il suo lavoro. La Corte la respinge. Come riporta l’approfondimento di Seac sulla sentenza, l’eventuale autonomia organizzativa del subappaltatore non esclude la responsabilità concorrente dell’affidataria per l’organizzazione generale dell’ambiente di lavoro. Il comportamento da evitare è preciso: considerare il POS altrui un affare altrui e inoltrarlo senza leggerlo accanto al proprio.
La seconda obiezione: la responsabilità si ferma a chi esegue materialmente. Anche qui la giurisprudenza va in un’altra direzione. Già con la sentenza n. 20122 la Cassazione aveva affermato, come ricorda la massima pubblicata dallo Studio Cerbone, che il committente, anche in caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia. Risponde sia per la scelta dell’impresa sia per l’omesso controllo sulle misure generali di tutela adottate dall’appaltatore, «specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini». Tradotto: una carenza che si vede passando in cantiere, se tollerata, diventa una carenza propria.
La terza obiezione: il lavoratore non ha rispettato le disposizioni ricevute. Non basta. Sempre secondo Seac, la violazione delle disposizioni impartite al lavoratore non interrompe il nesso causale, perché il sistema di prevenzione deve proteggerlo anche dalle sue prevedibili imprudenze o disubbidienze. L’ordine dato a voce, o scritto ma non controllato, non sposta la responsabilità sul dipendente del subappaltatore.
Perché la verifica di congruenza è diventata urgente
Fuori dalle aule, il contesto non aiuta. Secondo i dati Inail sui primi otto mesi del 2026, ripresi da Rainews in occasione della Giornata per le vittime, i morti per infortuni in occasione di lavoro sono stati 498, il 5,4% in più rispetto all’anno precedente. Le denunce di infortunio con esito mortale crescono del 2,9%, e questo smentisce la lieve flessione registrata nei primi sette mesi.
C’è poi la novità del principio. Come osserva il commento di Wolters Kluwer/Ipsoa, la Corte si pronuncia, per quanto consta, per la prima volta in un caso di omicidio colposo in un cantiere edile sulla responsabilità concorrente del general contractor. Per gli uffici che gestiscono i subappalti significa una cosa operativa: la verifica di congruenza tra POS va fatta prima dell’invio al coordinatore per l’esecuzione e va lasciata per iscritto. Un timbro di ricezione non la dimostra. Una domanda utile da porsi oggi: nell’archivio di cantiere c’è traccia del confronto tra i POS, o solo della loro trasmissione?
La sentenza sposta una parte del rischio dal cantiere all’ufficio. Ricevere e inoltrare un POS non basta. Va confrontato con il proprio, va verificata la coerenza, e bisogna poter provare di averlo fatto. Altrimenti quel passaggio di carte resta quello che la Corte ha visto in questo caso: una posizione di garanzia non esercitata.




