TAR Veneto: i dieci giorni non valgono se la stazione appaltante omette gli obblighi informativi.

Un termine di dieci giorni per impugnare un diniego di accesso può trasformarsi in un ricorso al buio. Il TAR Veneto – Venezia (Sez. I) lo ha escluso con la sentenza n. 1955/2026, depositata il 13 ottobre 2026. Ne dà conto l’approfondimento di AppaltieContratti.it pubblicato il 20 ottobre 2026.

Nella stessa finestra temporale si collocano la sentenza n. 508 del 16 ottobre 2026 del TAR Friuli Venezia-Giulia – Trieste (Sez. I), la sentenza n. 2711 del 16 ottobre 2026 del TAR Sicilia – Catania (Sez. II), relativa al diniego di proroga tecnica della concessione per illuminazione votiva, e la sentenza n. 16446 del 19 ottobre 2026 del TAR Lazio – Roma (Sez. II-bis). La pronuncia veneziana si distingue per il perimetro tracciato: il rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 non può essere esteso oltre il caso tipico.

La sentenza che restringe l’eccezione del rito super-accelerato

Il diritto di accesso in materia di contratti pubblici è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023. In questo quadro, l’impugnazione della decisione di oscuramento deve essere attivata con ricorso autonomo entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Il dato testuale del comma 4 ancora la decorrenza del termine abbreviato esclusivamente alla comunicazione digitale contestuale dell’aggiudicazione.

Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il rito speciale super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in quanto disposizione eccezionale non suscettibile di estensione analogica, trova applicazione nel solo caso tipico in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo. In caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi, si riespande la disciplina generale del rito dell’accesso di cui all’articolo 116 c.p.a.

I due passaggi: obblighi informativi e oscuramento motivato

La motivazione del TAR si articola su un doppio binario, processuale e sostanziale. Sul piano processuale, il comma 4 dell’art. 36 ancora la decorrenza del termine abbreviato esclusivamente alla comunicazione digitale contestuale dell’aggiudicazione. Quando la stazione appaltante non ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si riespande la disciplina generale del rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. Il TAR Veneto ha aggiunto che l’applicazione del termine di dieci giorni rischierebbe di imporre un ricorso “al buio”, con una compressione del diritto di difesa.

Sul piano sostanziale, l’oscuramento di parti delle offerte per segreti tecnici o commerciali non può essere automatico, ma deve essere il risultato di una valutazione autonoma e motivata del RUP. La decisione di oscuramento richiede quindi una motivazione effettiva, non una clausola di stile. Da qui emerge un principio che va oltre il caso concreto e interroga direttamente le stazioni appaltanti: l’omissione informativa non può essere sanata dalla scorciatoia del termine abbreviato, e
l’oscuramento non può essere generico.

Cosa resta all’impresa: il principio e i margini di incertezza

Il principio affermato dal TAR Veneto non è solo una questione processuale: tocca la sostanza del diritto di difesa. Per l’impresa partecipante, la conseguenza è che il rito super-accelerato di dieci giorni non scatta se la stazione appaltante non ha comunicato l’aggiudicazione in forma digitale contestuale e completa degli obblighi informativi previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 36/2023. Nei casi di omissione, l’operatore può avvalersi dei termini e delle facoltà del rito ordinario dell’accesso ex art. 116 c.p.a.,
evitando un ricorso al buio.

Resta però da chiedersi se le stazioni appaltanti adegueranno le proprie prassi senza nuove spinte analogiche. L’oscuramento per segreti tecnici o commerciali deve ora passare da una valutazione autonoma e motivata del RUP. Il rischio è che la prassi si limiti a formule ripetitive, trasferendo il contenzioso dal piano processuale a quello sostanziale. La partita non è chiusa: si gioca ora sulla capacità delle amministrazioni di motivare davvero l’oscuramento e di rispettare gli obblighi informativi.