La sentenza conferma che un esito fiscale negativo nel fascicolo virtuale basta per l’esclusione.

Il fascicolo che esclude

Un esito fiscale negativo nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è sufficiente per restare fuori da una procedura di affidamento: lo ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2844 del 2026, depositata lo scorso 9 aprile. L’operatore è stato escluso da una gara pubblica sulla base di un esito fiscale negativo rilevato nel FVOE.

La pronuncia rende visibile una regola già operativa: il fascicolo non è un allegato, ma la sede in cui la stazione appaltante legge i requisiti e decide. Resta da capire cosa contiene quel fascicolo e quali lacune porta con sé.

Cosa deve dimostrare l’operatore: il FVOE e le sue lacune

Il FVOE non nasce con il Codice n. 36/2023. Ha sostituito il sistema AVCpass a partire dal 27 ottobre 2022, semplificando il processo di verifica dei requisiti ed eliminando la necessità di generare un fascicolo per ogni singola gara o di richiedere il PASSOE. Dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione è divenuta obbligatoria per tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici secondo quanto previsto dalla Parte II del d.lgs. 36/2023.

L’articolo 22 del Codice n. 36/2023 colloca il FVOE nell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, il cosiddetto e-procurement. Il fascicolo è parte integrante della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), elemento centrale dell’ecosistema previsto dal medesimo articolo. Il legislatore ha previsto l’implementazione del FVOE partendo dalla consapevolezza che la fase dei controlli dei requisiti ha un notevole impatto in termini di performance sulla velocità decisionale delle stazioni appaltanti.

La verifica, però, ha un confine. Attraverso il FVOE è possibile accertare tempestivamente l’assenza delle cause di esclusione degli operatori affidatari, anche se non in termini del tutto completi. È qui che si apre il collo di bottiglia: la rapidità del controllo non coincide con la completezza. Per l’operatore che si trova di fronte a un esito fiscale negativo, la strada è più stretta: la giurisprudenza ha confermato l’esclusione sulla base di quel dato, senza far dipendere la decisione da un supplemento di verifica non previsto nel fascicolo.

Il paradosso del controllo digitale

La giurisprudenza ha già risposto sul punto. Con sentenza n. 2684 del 5 febbraio 2025, il Tar Lazio, Roma, Sez. IV, ha ritenuto consentito l’utilizzo di banche dati e sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione.

Il quadro è quindi a due velocità. Da un lato la stazione appaltante può usare le banche dati e i sistemi di interoperabilità; dall’altro il FVOE consente un controllo tempestivo ma non del tutto completo. In questo incrocio, l’esito fiscale negativo mantiene effetto espulsivo: lo ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2844/2026. Il sistema regge, ma a una condizione: l’operatore deve presidiare il proprio fascicolo, verificando in anticipo le risultanze fiscali,
perché è lì che si decide l’ingresso alla gara.

Il FVOE non è un archivio neutro: è la soglia d’ingresso alle gare. Presidiare il fascicolo, leggendo in anticipo le risultanze fiscali, è diventato il primo requisito per non restare fuori.