Sulla scrivania di chi compila la busta di gara, l’equivalenza delle tutele non è una clausola astratta: è una casella da barrare al momento giusto. Ma l’ordinamento ne indica due, e l’errore può valere l’esclusione. Lo schema di disegno di legge n. 21/2026, approvato all’unanimità dal CNEL nella seduta del 1° ottobre 2026, interviene proprio su questo cortocircuito. La Commissione speciale dell’Informazione lo aveva esaminato e approvato già nella seduta del 16 settembre 2026.
L’equivalenza a orologeria: due scadenze nella stessa gara
Il cortocircuito nasce proprio dai testi che dovrebbero guidare la compilazione. Già con il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) è stata codificata per la prima volta la regola dell’equivalenza: l’articolo 11, comma 3, consente all’operatore economico di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo rispetto a quello indicato nel bando, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello individuato dalla stazione appaltante. Con il d.lgs. n. 209/2024 è stato poi introdotto l’Allegato I.01, che ha fornito criteri normativi per il giudizio di equivalenza.
Il punto è che i due testi non chiedono la stessa cosa allo stesso momento. L’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici prevede l’acquisizione della dichiarazione nei confronti dell’operatore economico individuato prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione; l’Allegato I.01 del Codice dei contratti pubblici ne richiede invece la trasmissione già al momento della presentazione dell’offerta. Chi prepara la busta si trova così davanti a due tempistiche diverse per lo stesso adempimento: può indicare un contratto collettivo differente, ma non sa con certezza quando far valere la garanzia di tutele equivalenti.
Ma la confusione non è solo normativa: è già arrivata nelle aule di giustizia.
Quando la busta si apre: l’ANAC da una parte, il TAR dall’altra
Dai testi alle aule, il disallineamento si traduce in due letture inconciliabili. Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l’anticipazione della dichiarazione di equivalenza al momento della presentazione dell’offerta risponde a esigenze di accelerazione della procedura e la sua omissione non può, di per sé, determinare l’esclusione dell’operatore economico. Il TAR Veneto, con sentenza n. 1217/2026, ha invece qualificato la dichiarazione come elemento essenziale dell’offerta, in quanto incidente sul costo della manodopera.
La differenza non è accademica. Una stazione appaltante che applichi l’indirizzo ANAC può accettare l’offerta e richiedere la dichiarazione prima dell’affidamento; una che segua la sentenza del TAR Veneto può considerare l’offerta irregolare fin da subito. La stessa omissione formale può quindi produrre esiti opposti, senza che il testo normativo offra un criterio univoco di risoluzione.
Come osserva Michele Tiraboschi, oggi una stazione appaltante può trovarsi davanti a interpretazioni diverse sulla stessa questione: se la dichiarazione di equivalenza debba necessariamente accompagnare l’offerta e, soprattutto, se la sua assenza possa determinare l’esclusione della impresa dalla gara. Una stessa omissione formale può quindi produrre esiti opposti a seconda dell’interpretazione applicata. Resta però una domanda per chi prepara i documenti: come ci si comporta oggi?
Busta sicura: cosa allegare subito e perché il DDL non è ancora la soluzione
La risposta pratica viene da un principio di prudenza documentale. Lo schema di disegno di legge approvato dal CNEL il 1° ottobre 2026 non è ancora legge: le sue indicazioni non vincolano oggi né le stazioni appaltanti né i giudici. Fino a quando il testo non completerà l’iter legislativo, la parola finale resta alle interpretazioni esistenti.
In questo quadro, chi compila la busta deve considerare la lettura più severa: quella del TAR Veneto, che qualifica la dichiarazione di equivalenza come elemento essenziale dell’offerta. Allegare subito la dichiarazione, al momento della presentazione dell’offerta, è la condotta più prudente. Non elimina ogni rischio: una gara si può perdere anche con i documenti in ordine. Ma omettere la dichiarazione, o allegarla in ritardo, può ancora costare l’esclusione.
Fino a quando il legislatore non metterà ordine, la busta resta il primo giudice.




