Il requisito non si dimostra con lo statuto ma con l’iscrizione al RUNTS alla data di presentazione della domanda
A quasi un mese dalla sentenza del TAR Lazio – Latina (sez. I) n. 955 del 18 settembre 2026, l’articolo pubblicato il 15 ottobre 2026 riporta il contenzioso sul bando Fermenti dentro una regola più ampia: per gli enti del terzo settore che partecipano in raggruppamento temporaneo, il requisito non si dimostra con lo statuto, ma con l’iscrizione al RUNTS alla data di presentazione della domanda. Nello stesso periodo, il TAR Puglia – Bari (sez. III) ha emesso la sentenza n. 1034 il 17 settembre 2026, il TRGA Trento (sez. unica) la n. 149 il 16 settembre 2026 e, ieri, il TAR Lombardia – Brescia (sez. I) la n. 1364 del 14 ottobre 2026.
Due associazioni fuori dal registro
Il caso esaminato dal TAR Lazio – Latina parte dall’esclusione di un’associazione temporanea di scopo dalla procedura selettiva di finanziamento del bando Fermenti. L’amministrazione resistente ha escluso il raggruppamento perché due dei soggetti che ne facevano parte, l’Associazione Culturale Teatro Menzatì e l’Associazione Culturale Vicoquartomazzini, erano privi del requisito soggettivo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) del bando: la qualificazione come ente del terzo settore. La ragione indicata nel provvedimento è che i due soggetti non risultavano iscritti a uno dei registri previsti dalle normative di settore vigenti al momento della presentazione della domanda.
La vicenda si colloca nel solco tracciato dal bando Fermenti, che all’art. 3, comma 1, lettera b) richiede la qualificazione quale ente del terzo settore. Ma cosa significa essere un ente del terzo settore? Il d.lgs. 117/2017 risponde su due piani.
Il doppio binario dell’art. 4: sostanza e registro
Secondo l’art. 4 del d.lgs. 117/2017, ai fini della qualificazione degli enti del terzo settore è necessaria la concorrenza di due requisiti. Il requisito sostanziale è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. Il requisito formale è l’iscrizione al Registro unico degli enti del terzo settore (RUNTS).
Così il RUNTS funziona da registro che rende dimostrabile il requisito. Se l’ente partecipa in raggruppamento temporaneo, la domanda diventa: chi deve avere l’iscrizione, rispetto a quale prestazione, e con quale prova?
Il collo di bottiglia nell’RTI: art. 68, comma 11
Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all’art. 68, comma 11, prevede che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese designato come esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare.
Come rileva il Consiglio di Stato, sez. V, la disposizione non estende la regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento — regola prevista per gli appalti di lavori — anche agli appalti di servizi e forniture. La conseguenza pratica è che, in un raggruppamento per servizi o forniture, il requisito non si distribuisce in proporzione alle quote: si concentra sul soggetto designato a eseguire una determinata prestazione.
Nel caso del bando Fermenti, il requisito soggettivo di qualificazione come ente del terzo settore era richiesto ai soggetti facenti parte dell’associazione temporanea di scopo. Due di essi non risultavano iscritti a uno dei registri previsti al momento della presentazione della domanda. Qui il collo di bottiglia si stringe: non è in discussione se l’attività sia di interesse sociale nella sostanza; è la prova documentale — l’iscrizione — a decidere l’accesso.
Per partecipare a bandi come Fermenti non basta essere, nella sostanza, un ente del terzo settore: bisogna dimostrarlo con l’iscrizione al RUNTS alla data di presentazione della domanda. La sostanza senza il registro non entra.




