Firmi il registro di contabilità con riserva. Quanti giorni hai per esplicitarla? Fino al 2023, quindici. Oggi, nessuno. A dirlo è l’articolo 7, comma 1 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023: l’iscrizione delle riserve può avvenire solo nella fase di esecuzione del contratto. Non è una semplificazione. È un modo diverso di perdere il ristoro per chi arriva con la busta incompleta.
Il paradosso: via i 15 giorni, dentro l’onere di decidere subito
Il d.lgs. 36/2023 ha eliminato la previsione che consentiva, nel termine di quindici giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità, di esplicitare le riserve. A segnalarlo è l’analisi pubblicata su lavoripubblici.it, che ricorda anche come il nuovo Codice abbia introdotto una disciplina compiuta delle riserve nei lavori, riproducendo alcune disposizioni degli abrogati artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010.
Chi firma il registro non ha più quindici giorni per ragionare, tornare in ufficio, completare la busta. Deve decidere prima della firma. E questo cambia il rapporto con il capitolato: già dal 2018 il D.M. 49/2018, tuttora vigente, chiedeva alla stazione appaltante di inserire una specifica disciplina delle riserve nel capitolato d’appalto. Oggi quella disciplina sta nel Codice e non ammette rinvii.
La busta della riserva: cosa scrivere oggi (e cosa non fare)
Se il tempo per esplicitare non c’è più, l’iscrizione deve nascere completa. Le riserve vanno formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni su cui si fondano. A pena di inammissibilità, devono contenere la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. Lo indica l’analisi pubblicata su segretaricomunalivighenzi.it.
In concreto: niente formule generiche, niente riserve “per ogni diritto” senza importi. Niente firma del registro seguita da una nota successiva. La busta va compilata con le voci di costo, le quantità, i maggiori oneri e le ragioni tecniche o giuridiche. La quantificazione non può essere indicativa o rinviata a un secondo momento: l’importo deve essere certo e motivato. Chi compila deve sapere che la riserva non è un promemoria: è una dichiarazione economica già quantificata.
Il confronto con la disciplina previgente è netto. Prima c’era un binario: firma con riserva e poi integrazione entro i quindici giorni. Oggi il binario è uno solo: iscrizione immediata, specifica, quantificata. L’iscrizione può avvenire soltanto nella fase di esecuzione del contratto, quindi non si recupera dopo, quando i lavori sono finiti o quando il contenzioso è già aperto.
Non è una materia improvvisata: già nel 2020 M. Ferlini pubblicava su Azienditalia 8-9/2020 un contributo sulle riserve nell’appalto di opera pubblica, come risulta dalla rassegna di dottrina di agosto 2020.
Perché la PA può dormire sonni tranquilli
La risposta sta nella duplice finalità codificata dal nuovo Codice. L’iscrizione delle riserve serve a garantire alla stazione appaltante il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica e, insieme, a esercitare il diritto dell’esecutore di avanzare eventuali pretese economiche per situazioni non previste che hanno determinato maggiori costi di esecuzione. La codificazione di questa duplice finalità rafforza la posizione della Pubblica Amministrazione in un eventuale contenzioso. A chiarirlo è l’analisi pubblicata su studiomoscarini.it.
In pratica, l’amministrazione può sostenere che una riserva tardiva non è solo una sanzione per l’inerzia dell’impresa, ma ha concretamente leso il suo diritto a un monitoraggio tempestivo della spesa, impedendole di adottare misure che avrebbero potuto mitigare il danno per l’erario. La riserva diventa così uno strumento di controllo a doppio taglio: protegge l’appaltatore solo se arriva in tempo, altrimenti protegge la stazione appaltante.
Il rischio per chi tace o rimanda è concreto. In assenza di tempestiva riserva, l’appaltatore rischia di decadere dal diritto al ristoro anche quando la sospensione dei lavori viene poi riconosciuta illegittima. Lo segnala l’analisi pubblicata su piselliandpartners.com. Non basta avere ragione: serve averla iscritta subito, con cifre e motivazioni.
Chi compila la busta deve smettere di pensare alla riserva come a una formalità da chiudere in fretta. Oggi è una dichiarazione economica che va costruita prima della firma, con importi e motivazioni precise. Altrimenti, anche un diritto sacrosanto può svanire.




