La seconda classificata contestava l’importo come irrisorio, ma i giudici hanno respinto entrambe le censure sul costo orario

A due giorni dal deposito della sentenza n. 5666 del 12 ottobre 2026 del T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, a dominare la scena è un numero che sembra un refuso: 0,78. È il costo orario medio ponderato per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicato in offerta dall’aggiudicataria di una gara, contestato come irrisorio dalla seconda classificata e finito davanti al giudice amministrativo. La vicenda è ricostruita nella nota pubblicata da Appalti&Contratti.

78 centesimi che fanno una sentenza

L’art. 17 del disciplinare chiedeva di esprimere gli oneri di sicurezza non come importo complessivo, ma come «costo orario medio ponderato per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro», con due decimali. L’aggiudicataria aveva indicato in offerta € 0,78 e, nei giustificativi, un totale di € 94.370,00 sul quinquennio. La seconda classificata ha contestato l’importo come irrisorio e ha lamentato la violazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Il T.A.R. ha respinto entrambe le censure.

Il cuore della questione non è l’aritmetica: è stabilire chi determina e chi può giudicare quegli oneri.

Il principio: la sicurezza come variabile d’impresa

Gli oneri della sicurezza fanno capo all’operatore economico e rappresentano le spese sostenute per la gestione dei rischi specifici propri dell’attività produttiva, ossia rischi che non derivano da interferenze ma da lavorazioni tipiche dell’impresa; sono quantificati dall’operatore e indicati nell’offerta economica insieme ai costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, come ricostruito da Martino Partners. La norma, peraltro, impone l’obbligo di dichiarare la totalità dei costi, non di esporne nel dettaglio le singole componenti.

La sentenza è corretta e merita di essere confermata laddove ha ribadito l’assoluta immodificabilità degli oneri aziendali per la sicurezza anche nell’ambito della verifica di anomalia; la specifica indicazione ha la funzione di assicurare la sostenibilità delle spese necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e richiede assoluta certezza e predeterminazione in tutte le fasi della gara, dalla redazione dell’offerta all’aggiudicazione.

Il quadro giurisprudenziale è coerente. Già nel 2024 il Consiglio di Stato, con sentenza 6872/2024, ha affermato che gli oneri aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e non possono essere determinati rigidamente e unitariamente dalla stazione appaltante. Già nel 2018, con la sentenza della Sezione V, 15 gennaio 2018, n. 177, ha precisato che tali oneri variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta, come riportato da Luigi Fadda.

Cosa cambia per l’impresa: la prova caso per caso

Chiuso il principio, si apre il capitolo applicativo. Secondo il T.A.R. Campania, la congruità degli oneri di sicurezza, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara, né dalle tabelle ministeriali che non costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e vincolante per la verifica di anomalia. L’assunto secondo cui l’importo a titolo di costi per la sicurezza inserito nell’offerta sarebbe incongruo sol perché inferiore a quello indicato da tutte le altre partecipanti, oltre che a quello calcolato secondo le tabelle ministeriali del costo della manodopera, appare di per sé privo di forza argomentativa; la valutazione dell’anomalia deve tenere conto delle specifiche caratteristiche aziendali delle imprese esaminate.

All’impresa resta un principio chiaro ma non un salvacondotto: può vincere con 0,78 €, ma deve essere pronta a dimostrare, con giustificativi riferiti alla propria organizzazione, perché quel costo è sufficiente per la sua realtà produttiva.