Un’omissione nella domanda di partecipazione può trasformarsi in esclusione anche quando il fatto da dichiarare risale a oltre tre anni prima? Nei giorni scorsi, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7292 del 2 ottobre 2026 ha risposto di no, rimettendo in discussione l’esito di una gara indetta dalla CUC del Comune di Albanella. Secondo la pronuncia, ai fini della valutazione delle cause di esclusione non assumono alcuna rilevanza fatti avvenuti tre anni prima. Il principio, ribadito dalla Sez. V, incide direttamente su chi compila la documentazione di gara:
il passato remoto non basta per restare fuori.
Il caso di Albanella: una gara annullata e un appello che cambia tutto
La vicenda parte dalla sentenza del 20 aprile 2026, n. 2453, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso proposto da GMC Lavori S.r.l. e ha annullato l’aggiudicazione della gara per l’esecuzione di lavori indetta dalla CUC del Comune di Albanella. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale è stata impugnata da D’Ambrosca Costruzioni s.r.l., che con l’appello ha chiesto la riforma della decisione di prime cure. Il Consiglio di Stato, Sez. V, ha così riesaminato la questione e ha affermato il principio che ribalta l’impostazione del TAR. Ma su quale base il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante il fatto contestato?
Tre anni: il confine oltre il quale il passato non conta
Per capire la decisione, bisogna partire dalla normativa europea e dal prevalente orientamento giurisprudenziale. La direttiva 2014/24/UE, all’articolo 57, paragrafo 7, prevede che il periodo di esclusione per gravi illeciti professionali non può superare tre anni dalla data del fatto. Su questa base, il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene irrilevante il fatto costitutivo di una causa di esclusione per gravi illeciti professionali commesso oltre tre anni prima dell’indizione della procedura di gara. Già nel settembre 2021, la giurisprudenza della Sez. V del Consiglio di Stato si era espressa in questo senso, consolidando un indirizzo che la sentenza n. 7292 ha ribadito.
La sentenza del 2 ottobre 2026 lo rammenta in termini netti: «Ai fini della valutazione delle cause di esclusione, non assumono alcuna rilevanza fatti avvenuti tre anni prima.» Il triennio opera come confine temporale certo: ciò che è accaduto prima dell’indizione non può essere utilizzato per escludere l’operatore economico. A questo si aggiunge un secondo principio: la mera omissione dichiarativa di un illecito professionale passato non costituisce autonoma causa di esclusione dalla gara. In altre parole, non dichiarare un fatto ormai fuori dal triennio non espone a conseguenze. Il confine del triennio è quindi chiaro sul piano normativo e giurisprudenziale. Resta però un nodo pratico: come deve comportarsi chi materialmente compila la domanda di partecipazione?
La checklist di chi compila la busta
Da qui una domanda pratica: cosa controllare prima di firmare la domanda? Il primo controllo riguarda la data del fatto. Se il fatto contestato è stato commesso oltre tre anni prima dell’indizione della procedura, non rileva come causa di esclusione e non deve essere dichiarato come tale. Il secondo controllo riguarda la distinzione tra cause di esclusione e omissioni dichiarative: la mancata dichiarazione di un illecito professionale ormai fuori dal triennio non è di per sé una causa autonoma di esclusione. Chi compila la domanda, quindi, deve verificare la collocazione temporale dei fatti e non farsi condizionare da elementi remoti, che la disciplina e la giurisprudenza considerano irrilevanti.
La verifica va fatta caso per caso, sulla data del fatto e sulla natura della causa di esclusione, senza automatismi. Chi prepara la busta non deve temere il passato remoto, ma neppure omettere tutto: il triennio è un confine certo, ma resta il dovere di controllare con attenzione la data e la tipologia di ogni fatto contestato. La sentenza del Consiglio di Stato non autorizza a dimenticare la documentazione: impone di leggere la propria storia con un calendario davanti.




