Il Tribunale di Vallo della Lucania dichiara nulla la clausola che subordina i SAL all’accreditamento regionale.
Per anni l’appaltatore che chiedeva il pagamento di uno stato di avanzamento lavori si è sentito rispondere che l’amministrazione non poteva liquidare finché la Regione non accreditava i fondi. Lo scorso 7 ottobre il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, ha depositato la sentenza n. 665/2026, che ha dichiarato la nullità della clausola che subordina il pagamento al finanziamento pubblico. Ne dà conto AppaltieContratti.it nell’edizione del 12 ottobre 2026.
La sentenza: il fatto giuridico nuovo
La pronuncia ha a oggetto una patologia ricorrente nei contratti pubblici: la previsione che fa dipendere il pagamento dei SAL e dello stato finale dall’erogazione di fondi da parte di un terzo finanziatore. Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione civile, sentenza 7 ottobre 2026, n. 665, ha ritenuto nulla questa clausola. Non si tratta di una novità assoluta: da oltre due decenni si registrano pronunce contrastanti sulla validità delle clausole derogatorie rispetto alla disciplina del ritardo nel pagamento dei corrispettivi dell’appalto di opere pubbliche, richiamata dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Ma come si è arrivati a questa conclusione e quale principio la fonda?
Il principio: condizione mista e rischio del finanziatore
La risposta si articola su un confine preciso. La giurisprudenza ha da tempo escluso che ogni clausola di subordinazione del pagamento all’accreditamento di un finanziamento sia nulla. In particolare, la clausola che subordina il pagamento di una parte del corrispettivo all’accreditamento di un finanziamento da parte di un terzo integra una condizione mista e non una condizione meramente potestativa: l’evento dedotto in condizione dipende in parte dalla volontà delle parti e in parte dall’operatività di un soggetto estraneo al rapporto. In questo senso, la previsione non è di per sé vietata; il discrimine, secondo gli artt. 1358-1359 c.c., è la natura del rischio trasferito all’appaltatore.
Il punto di rottura si coglie quando la clausola non si limita a condizionare l’esigibilità del corrispettivo a un evento futuro e incerto, ma addossa all’appaltatore il rischio del ritardato pagamento dovuto a negligenza o lungaggini del finanziatore terzo nell’erogare i fondi alla stazione appaltante. È in questo passaggio che la condizione mista sconfina nell’illiceità: il contratto scarica su chi ha già eseguito i lavori il rischio dell’inerzia di un soggetto che non è parte del rapporto e che l’amministrazione non può utilizzare come schermo. La sentenza di Vallo della Lucania ha ritenuto nulle queste previsioni, restituendo certezza di pagamento e tutelando la liquidità degli appaltatori.
Cosa cambia per l’impresa
Il principio appena isolato ha una ricaduta immediata sulla gestione dei contratti pubblici. Nell’esecuzione dei lavori finanziati con fondi regionali, statali o comunitari, non è infrequente che le amministrazioni tentino di giustificare i ritardi nei pagamenti invocando la mancata disponibilità delle relative provviste. La pronuncia del 7 ottobre scorso priva questa giustificazione del suo fondamento contrattuale: già il Tribunale di Salerno aveva ritenuto illegittimo subordinare il pagamento dei SAL negli appalti all’arrivo dei finanziamenti, e la sentenza n. 665/2026 conferma che non si può far dipendere il pagamento da erogazioni altrui quando la previsione scarica sull’impresa il rischio di negligenza o lungaggini del finanziatore terzo.
Resta, tuttavia, un margine di incertezza sui contratti già stipulati. La sentenza di Vallo della Lucania è una pronuncia di merito, non un orientamento consolidato della Cassazione: i giudici di legittimità hanno riconosciuto in passato la validità della condizione mista, e le amministrazioni continueranno probabilmente a proporre clausole a rischio di nullità. Resta da capire se le stazioni appaltanti adegueranno i bandi o se il contenzioso si sposterà, caso per caso, sulla prova della natura oggettiva — e non imputabile all’amministrazione — dell’evento sospensivo.
La sentenza di Vallo della Lucania non elimina ogni incertezza, ma sposta il confine del rischio: l’appaltatore non è più il finanziatore occulto dell’amministrazione.




