Tar Piemonte: verifica di anomalia solo sulla prima classificata, come previsto dall’art. 110 del d.lgs. 36/23
Immaginate la scena: la stazione appaltante guarda la graduatoria, nota che la quinta offerta sembra non coprire i costi, ma la seconda classificata è lì che chiede di verificarla. La sentenza del Tar Piemonte, Sez. I, n. 1920, pubblicata nei giorni scorsi, spegne la discussione: l’anomalia si controlla solo sulla prima.
La seconda che pretende il controllo sulla quinta
Nel caso arrivato al Tar Piemonte, la seconda classificata ha sostenuto che la stazione appaltante aveva limitato a torto la verifica di anomalia alla prima offerta, omettendo di vagliare l’offerta di un altro raggruppamento, quinto in graduatoria, che a suo dire non copriva neppure i costi minimi del servizio. Pretendeva quindi un’estensione del controllo oltre la prima posizione.
Per il Tar Piemonte, l’anomalia dell’offerta si verifica solo sulla prima classificata. A sostegno, i giudici richiamano l’articolo 110 comma 1 del d.lgs. 36/23 e l’articolo 22 del disciplinare di gara, non impugnato, il quale prevede che «la stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta qualora l’offerta medesima risulti anormalmente bassa». La pretesa della seconda non ha trovato spazio: il controllo non si estende alle offerte che seguono.
Per capire perché la verifica è riservata solo alla prima, serve il quadro normativo del nuovo Codice.
Il paradosso del nuovo Codice: più discrezionalità, meno controlli
Dalla pretesa respinta si passa alla regola. L’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, aggiornato dal d.lgs. n. 209 del 2024, tratta l’anomalia non come deviazione automatica da parametri numerici ma come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata, affidata alla discrezionalità della stazione appaltante. È un cambio di natura rispetto all’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016: non c’è più uno scatto automatico da soglie numeriche, ma una lettura dell’offerta dentro il contesto della gara e del prezzo.
Sembrerebbe un allargamento della discrezionalità. In realtà la discrezionalità si esercita comunque sulla prima offerta. Il comma 1 dell’art. 110 del d.lgs. 36/23 riserva la valutazione di anomalia alla prima classificata: non si estende alle offerte che seguono, anche se presentassero scostamenti evidenti dai costi minimi. La seconda classificata non è legittimata a pretendere il controllo della quinta. Il nuovo assetto lascia alla stazione appaltante un margine ampio, ma quel margine non si traduce in un obbligo di vagliare ogni offerta sospetta: è la prima a dover essere scrutinata, perché è quella destinata a diventare contratto.
Il Consiglio di Stato, sez. III, già con sentenza n. 8092 del 20 ottobre 2025, ha precisato che l’esclusione per anomalia è l’effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere. Nel 2023 il TAR Sicilia, Catania, III, con sentenza n. 3738/2023, ha stabilito che l’amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile selezionando operatori che dimostrino diligenza e professionalità fin dalle prime fasi della gara. Anche questi precedenti vanno nel senso di concentrare la verifica sulla prima offerta, non di moltiplicarla.
Se l’anomalia va accertata solo sulla prima, la stazione appaltante non può permettersi errori nella documentazione su quell’offerta.
E le offerte sospette oltre la prima?
La regola è chiara. Per chi compila la busta significa concentrare gli sforzi sulla prima classificata. La pronuncia assume rilievo operativo perché esclude che dal nuovo Codice possa ricavarsi una rigida scansione decadenziale della verifica di anomalia. La necessità di arrivare tempestivamente all’aggiudicazione va coordinata con l’esigenza di verificare in maniera effettiva l’attendibilità e la sostenibilità dell’offerta destinata a essere posta alla base del contratto.
In concreto, chi predispone la documentazione di gara dovrebbe verificare che l’offerta della prima classificata sia accompagnata da giustificazioni puntuali sui costi e da atti completi, coerenti con la congruità richiesta. Non serve disperdere le verifiche sulle offerte successive. La seconda classificata non può sindacare l’omessa verifica di altre offerte, ma la tenuta documentale della prima va curata con attenzione. Resta un ultimo dubbio: se la prima offerta è inattaccabile, la gara si chiude senza sorprese? La pronuncia non lo dice, ma suggerisce di non dare nulla per scontato.
Per chi prepara la documentazione di gara, la sentenza del TAR Piemonte è un invito a non rincorrere le offerte altrui: la verifica di anomalia è un esame mirato sulla prima classificata, e la solidità della propria offerta è l’unica vera garanzia.




