Nei giorni scorsi – l’8 ottobre 2026 – l’Avvocato Generale Andrea Biondi ha depositato le Conclusioni nella causa C-390/25 (HUS-yhtymä), promossa dal Korkein hallinto-oikeus sull’interpretazione degli articoli 30 e 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE in materia di dialogo competitivo. Lo segnala l’analisi pubblicata il 12 ottobre 2026.
Il nodo finlandese: intervalli di ponderazione e prevedibilità del bando
La domanda pregiudiziale arriva dal Korkein hallinto-oikeus, giudice supremo amministrativo finlandese, e riguarda l’applicazione del dialogo competitivo disciplinato dall’articolo 30 della direttiva 2014/24/UE e la ponderazione dei criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 67, paragrafo 5. In una procedura di dialogo competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice può indicare nel bando intervalli di ponderazione e riservarsi di determinare il peso definitivo dei singoli criteri soltanto nell’invito a presentare le offerte finali? E con quale limite? La risposta dell’Avvocato Generale distingue tra flessibilità del bando e trasparenza dell’ordine dei criteri; su questo discrimine si concentra l’Opinione.
Il principio Biondi: flessibilità ammessa, gerarchia dei criteri non evanescente
Per rispondere, l’Avvocato Generale separa il momento del bando da quello dell’invito a presentare le offerte finali. Secondo il resoconto di EU Law Live, nel dialogo competitivo l’amministrazione aggiudicatrice può usare intervalli di ponderazione nel bando e fissare la ponderazione definitiva nell’invito a presentare le offerte finali. Ma gli intervalli non possono lasciare non evidente l’ordine finale dei criteri di aggiudicazione. In altri termini, la flessibilità consentita dall’articolo 30 e dall’articolo 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE non può tradursi in un bando dal quale l’impresa non riesca a comprendere quale criterio, in definitiva, peserà di più.
Il paradosso è che la fissazione successiva della ponderazione, ammessa per accompagnare il dialogo, rischia di svuotare la prevedibilità del confronto se l’intervallo è tanto ampio da rendere irriconoscibile l’ordine dei criteri. Resta da misurare, caso per caso, quando un intervallo renda non evidente l’ordine finale dei criteri: l’Opinione non indica una soglia quantitativa, ma affida all’operatore e, in sede contenziosa, al giudice la verifica della riconoscibilità della gerarchia.
Cosa resta all’impresa: il margine di incertezza e le sentenze interne
Questo limite si scarica direttamente su chi partecipa alle procedure. L’impresa che esamina un bando di dialogo competitivo deve verificare se, pur in presenza di intervalli di ponderazione, l’ordine finale dei criteri resti riconoscibile; in caso contrario, la clausola può essere esposta a contestazione. Nel frattempo, le recenti pronunce dei giudici amministrativi interni mostrano il cantiere applicativo nazionale: la sentenza del TAR Piemonte – Torino, sezione I, 1° ottobre 2026, n. 1920, ha riguardato la verifica di anomalia e il principio del risultato; la sentenza del TAR Veneto – Venezia, sezione I, 7 ottobre 2026, n. 1925, ha esaminato il PEF e l’omessa compilazione analitica delle voci di costo annuali; la sentenza del TAR Puglia – Bari, sezione III, del 17 settembre 2026, n. 1034, ha affrontato la documentazione di gara e la dichiarazione di conformità.
La Corte di giustizia dovrà confermare o correggere l’Opinione. Fino ad allora, la clausola sulla ponderazione resta un terreno di possibile contenzioso. Non si tratta di un ripensamento complessivo: è un chiarimento che impone alle stazioni appaltanti di rendere comunque decifrabile l’ordine dei criteri e lascia alle imprese la verifica della tenuta delle clausole di ponderazione.




