Il TAR Lombardia riapre il confronto tra superminimi e tutele contrattuali, spostando la verifica sui documenti.
Ieri, 7 ottobre 2026, il TAR Lombardia – Milano, sezione quarta, ha emesso la sentenza 7 ottobre 2026 n. 4481 in materia di indicazione nel bando di un CCNL non maggiormente rappresentativo. La notizia è pubblicata oggi, 8 ottobre 2026. Il punto non è il numero della pronuncia, ma la carta che manca: quando il bando indica un contratto collettivo applicabile, cosa deve dimostrare l’impresa che ne applica un altro per superare la verifica di equivalenza delle tutele?
La carta che genera l’obbligo: bando, CCNL e sentenza di ieri
La domanda non è astratta. L’obbligo nasce dal dato normativo. Stando all’art. 11 d.lgs. 36/2023, nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. La stessa disposizione, al comma 1, prevede che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
È da qui che si genera l’obbligo e, insieme, il problema. Se il bando fotografa un determinato CCNL, l’impresa che ne applica uno diverso non può limitarsi a dichiarare una retribuzione maggiore. Deve confrontare i contenuti contrattuali e verificare se le tutele siano equivalenti. Il caso affrontato dal TAR Milano si inserisce in questo schema e sposta la questione su un terreno probatorio preciso.
Il collo di bottiglia: superminimi fuori dalla RAL, equivalenza da provare sui documenti
Il cuore della vicenda non sta nel numero della sentenza, ma nel ragionamento sulla struttura della retribuzione. Secondo il ricorrente, i superminimi costituiscono una componente volontaria e individuale della retribuzione, del tutto estranea alla retribuzione annuale lorda (RAL) prevista in sede di contratto collettivo. Da qui la tesi: l’integrazione mediante i cosiddetti superminimi non rileva ai fini della verifica di equivalenza delle tutele, perché incide su una maggiorazione decisa a livello individuale e volontario, non sulle voci contrattuali.
La conseguenza pratica è significativa. Un’impresa che applichi un CCNL diverso da quello indicato nel bando non potrebbe invocare i superminimi come elemento di equivalenza. Dovrebbe invece portare carte contrattuali: tabelle, livelli, istituti previsti dal contratto collettivo, confronto fra le tutele normative ed economiche. Il punto è il documento, non l’ammontare complessivo della busta paga. Se i superminimi restano fuori dalla RAL contrattuale, il confronto si sposta sulle sole voci previste in sede di contratto collettivo.
Questo aspetto tocca direttamente la stazione appaltante. Al prossimo bando, di fronte a un’impresa che dichiari di applicare un CCNL diverso, la richiesta di equivalenza non potrà essere soddisfatta da una semplice integrazione salariale individuale. Servirà una documentazione che consenta di confrontare il contratto collettivo dichiarato con quello indicato nel bando. La pronuncia di ieri riapre così il problema della fonte delle tutele: il superminimo non è una voce contrattuale, ma una scelta individuale sovrapposta alla retribuzione.
Il quadro in movimento: ANAC, decreto correttivo e sentenze coeve
La sentenza del TAR Milano non è un episodio isolato. Già a settembre 2025, l’ANAC ha adottato, relativa al Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209. Più di recente si sono registrate altre pronunce amministrative e civili. Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha emesso la sentenza 6 ottobre 2026 n. 7343 in materia di requisiti di ammissione dell’offerta e omessa dichiarazione di subappalto. Il Tribunale di Foggia, sezione seconda civile, ha emesso lo scorso 24 settembre 2026 la sentenza n. 1976 sulla cessione di crediti derivanti da appalto pubblico. Il TAR Sicilia-Catania, sezione quarta, ha emesso la sentenza 22 settembre 2026 n. 2552.
Resta aperta la domanda: come si comporteranno le stazioni appaltanti al prossimo bando di fronte a CCNL diversi e alla mera prospettazione di superminimi? La sentenza di ieri non fornisce una risposta univoca. Indica però che il punto decisivo non è il superminimo in sé, ma quale documento l’impresa porta per dimostrare l’equivalenza. Superminimi o carte contrattuali: la verifica si sposta sulla fonte delle tutele.




