Lo scorso 23 settembre, con la Delibera n. 369, l’ANAC ha ritenuto che l’offerta tecnica presentata da un operatore economico tramite piattaforma telematica, ancorché priva di firma digitale, non possa essere automaticamente esclusa dalla procedura di gara. È un principio di sostanza: l’esclusione non discende dal solo dato formale della sottoscrizione. Ma il contesto giurisprudenziale in cui la delibera si inserisce nega il soccorso istruttorio per supplire alla mancanza di firma. Come convivono le due regole?
Il documento: la firma che non esclude, quasi
Il principio non è nuovo. Il testo integrale del parere di precontenzioso n. 369 del 23 settembre 2026 riprende un orientamento consolidato: i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima. Il Consiglio di Stato ha affermato questo principio nelle sentenze n. 3973 del 2020 e n. 1963 del 2020.
Il passaggio sposta l’attenzione dal requisito formale all’esito sostanziale. Non è la firma in sé a determinare la validità dell’offerta, ma la possibilità di sapere con certezza chi l’ha presentata e che cosa contiene. Quando la provenienza è certa, l’esclusione per vizio di sottoscrizione si traduce in un formalismo illegittimo.
Ma il discrimine resta esigente: l’incertezza deve essere assoluta. Non basta un dubbio, non è sufficiente una irregolarità. L’esclusione scatta solo quando il contenuto o la provenienza dell’offerta non sono più ricostruibili con sicurezza. Ed è qui che la delibera incrocia il tema delle piattaforme.
Il discrimine: incertezza assoluta e il paradosso della piattaforma
Per l’Autorità, il difetto di firma digitale sull’offerta tecnica non comporta automaticamente l’estromissione quando non esiste alcuna incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta. La formulazione è negativa e limitata: l’ANAC non dice che la firma è irrilevante, dice che la sua assenza non equivale di per sé a incertezza sulla provenienza.
Il paradosso tecnologico è evidente. La giurisprudenza ha evidenziato che “le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte“. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1620 del 2025.
La normativa va nella stessa direzione. L’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici siano svolte mediante piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui al successivo art. 26. In questo quadro, la piattaforma traccia ogni passaggio: chi ha caricato l’offerta, quando, con quale flusso informatico. La sottoscrizione digitale diventa uno dei tanti elementi che attestano la provenienza, non l’unico.
In definitiva, per l’ANAC, la mancanza della firma digitale non comporta l’esclusione quando l’offerta è comunque chiaramente riconducibile all’operatore economico che l’ha presentata.
Il nodo: il soccorso istruttorio negato
E qui emerge il cortocircuito. Se la tracciabilità rende la provenienza conoscibile e il vizio non esclude, perché il soccorso istruttorio resta precluso? La giurisprudenza amministrativa è ferma: ne deriva l’impossibilità di supplire alla mancanza di sottoscrizione dell’offerta mediante il soccorso istruttorio della P.A., perché ciò comporterebbe una lesione della par condicio dei concorrenti. È quanto ha affermato il TAR Lazio, sezione quarta-ter di Roma.
La tensione è evidente. Da un lato, l’offerta senza firma non va esclusa se la provenienza è certa. Dall’altro, il difetto non si può sanare in corso di procedura. L’impresa si trova in un limbo: il vizio è riconoscibile ma non rimediabile, l’esclusione è illegittima se la provenienza è certa ma il soccorso è vietato per tutelare la par condicio.
La domanda resta aperta: se la piattaforma attesta la provenienza con piena garanzia di immodificabilità, la certezza della provenienza non è già, di fatto, una firma? La Delibera 369/2026 impone di guardare alla sostanza: l’esclusione scatta solo se manca la certezza sulla provenienza. Ma il divieto di soccorso istruttorio lascia le imprese davanti a un cortocircuito che il documento non scioglie.




