Subappalto necessario va dichiarato nel DGUE: no al soccorso istruttorio.
La dimenticanza che esclude
Quante imprese, pur qualificate per la categoria prevalente, si giocano l’intera gara per una dichiarazione mancante? La sentenza n. 7343/2026 del Consiglio di Stato, depositata il 6 ottobre 2026, lo ricorda nel modo più duro: senza l’indicazione espressa del subappalto necessario, non c’è soccorso istruttorio che tenga. La mancata o generica dichiarazione non si sana e porta all’esclusione dalla gara. Ma perché basta una dimenticanza per restare fuori? La risposta sta nella distinzione tra ciò che è necessario e ciò che è facoltativo.
Necessario o facoltativo: il confine che decide l’esito
Per capire la sanzione occorre inquadrare il tipo di subappalto coinvolto. Il punto di partenza è il requisito di qualificazione. Già nel novembre 2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il concorrente singolo può partecipare validamente alla gara qualora possieda la qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, potendo sopperire alla carenza delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria mediante il ricorso al subappalto ad imprese munite della specifica attestazione SOA.
La differenza tra subappalto necessario e ordinario non è una formalità. Nel subappalto necessario, come precisato dalla Sezione V del Consiglio di Stato, il concorrente non possiede tutte le qualificazioni relative alle lavorazioni previste dal bando: l’affidamento in subappalto è imposto dal difetto di qualifica. Nel subappalto ordinario, invece, l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni è frutto di una libera scelta imprenditoriale, perché il concorrente è già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione.
La giurisprudenza amministrativa ha assunto una posizione meno formalistica: il subappalto necessario si differenzia da quello facoltativo soltanto sotto il profilo funzionale e non per la natura giuridica. In assenza di una previsione normativa, i due subappalti non possono soggiacere a regimi giuridici differenti. Non serve una formula sacramentale: è sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.
Ma attenzione: questo non rende la dichiarazione facoltativa. Il Consiglio di Stato è chiaro: la mancata o generica dichiarazione di subappalto necessario non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara. Il confine passa tutto nell’indicazione: se il concorrente esprime la volontà di ricorrere al subappalto per coprire una carenza di qualificazione, anche senza usare la parola “necessario”, la dichiarazione tiene. Se invece non dice nulla o usa formule generiche che non collegano il subappalto alla qualificazione mancante, scatta l’esclusione.
La formula che salva l’offerta
Chi compila la busta deve trattare il subappalto necessario come un requisito di ammissione: non è una postilla, ma la condizione per restare in gara. Prima di chiudere il DGUE si verifica un punto. Se il concorrente possiede la qualificazione nella categoria prevalente ma non quelle nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, indica espressamente che ricorrerà al subappalto per supplire al requisito mancante. Non serve la parola “necessario”. Serve un’indicazione non generica, da cui si capisca a quale carenza di qualificazione il subappalto è destinato.
La dichiarazione va resa nel DGUE, al momento della presentazione dell’offerta. Non c’è un termine successivo per aggiungerla: dopo, il soccorso istruttorio non ripara l’omissione. Basta una frase chiara, scritta nella documentazione di gara, che colleghi la volontà di subappaltare alla qualificazione mancante. La busta è chiusa: ora l’offerta può restare in gara.
Una dichiarazione espressa e non generica è tutto ciò che serve per evitare l’esclusione. Poi, come sempre, la gara si può perdere anche facendo tutto giusto.




