La quinta sezione: la sede operativa è requisito di esecuzione, non una dichiarazione.
Depositata ieri e pubblicata oggi su AppaltieContratti.it, la sentenza n. 7316 della sezione V del Consiglio di Stato trasforma una promessa contenuta nell’offerta tecnica in un vincolo esecutivo: chi guadagna punti promettendo di aprire una sede operativa, poi deve davvero aprirla. La decisione, emessa il 5 ottobre 2026, riguarda il costo della manodopera e il punteggio premiale riconosciuto per l’impegno a disporre di una sede operativa, e chiarisce un punto che tocca da vicino chi prepara la documentazione di gara.
La promessa che diventa vincolante
La decisione depositata ieri si inserisce in un orientamento che distingue l’anticipazione della prova dei mezzi di esecuzione dalla valutazione della qualità tecnica dell’offerta. Come ha spiegato il TAR Piemonte, «la scelta dell’Amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate».
In altre parole, l’impegno ad aprire una sede operativa viene valutato come qualità tecnica: non è una dimostrazione anticipata dei mezzi di esecuzione, ma un elemento che la stazione appaltante può valorizzare. Ma cosa succede se quell’impegno non viene mantenuto? La risposta è secca e riguarda da vicino chi compila la busta.
Se non apri la sede, l’aggiudicazione salta
Sul punto l’ANAC è netta: l’impegno è un obbligo. Cosa accade, allora, se la sede promessa non viene aperta nei tempi di gara? Secondo l’ANAC, «Se una società non adempie all’obbligo di costituire una sede operativa idonea nel territorio provinciale di riferimento, nei tempi prescritti di gara, viene meno un requisito di esecuzione. E quindi la stazione appaltante è tenuta a non procedere con l’aggiudicazione».
È l’errore ricorrente di chi promette senza pianificare: la sede operativa promessa in offerta non è un elemento astratto, ma un requisito di esecuzione che condiziona l’esito della procedura. Chi presenta un’offerta con punteggio premiale legato alla sede deve quindi verificare, già in fase di preparazione della documentazione, di avere la capacità e i tempi per costituirla entro i termini prescritti dalla lex specialis. Non farlo significa esporsi al rischio concreto che l’aggiudicazione venga bloccata, perché viene meno un requisito di esecuzione e la stazione appaltante non può procedere.
Tuttavia, non bisogna cadere nell’errore opposto: non ogni clausola territoriale è legittima. La stessa materia impone di valutare i limiti del criterio territoriale.
Territorialità: non è un lasciapassare
Il tema della territorialità contiene anche un monito. Il criterio della territorialità, come ricostruito da SentenzeAppalti.it, è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione, perché impatta frontalmente con i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti. Viceversa, se è requisito di esecuzione del contratto o parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione va condotta caso per caso: non si può ritenere a priori irragionevole la valorizzazione del collegamento con il territorio.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. Come si legge su LavoriPubblici.it, «la norma non può quindi essere interpretata come una legittimazione generalizzata di qualsiasi criterio territoriale, ma deve essere applicata nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della concorrenza».
Il messaggio per chi prepara le offerte è netto: promettere non basta, ma neppure escludere a priori è la soluzione. L’impegno alla sede operativa va trattato come una clausola contrattuale: se la prometti, devi mantenerla, ma pretendi che la stazione appaltante valuti il criterio con ragionevolezza, senza trasformarlo in un requisito mascherato.




