Prestito requisiti solo tra consorziata e consorzio, non verso l’esecutrice designata

Non basta che il consorzio stabile sia qualificato: se la consorziata indicata come esecutrice non possiede l’attestazione SOA per la categoria prevalente, l’offerta cade. Lo ha stabilito il TAR Lazio – Roma, sezione V ter, con la sentenza n. 15572 del 5 ottobre 2026, pubblicata da AppaltieContratti.it in materia di appalti di lavori, superamento del “cumulo alla rinfusa” e soccorso istruttorio. La pronuncia arriva in una sequenza ravvicinata: lo scorso 10 settembre 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. IX, causa C-330/25; il 29 settembre scorso il TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, n. 1545; il 22 settembre scorso il TAR Sicilia – Catania, sez. IV, n. 2555 sulla dichiarazione di subappalto necessario.

Il paradosso del consorzio qualificato escluso per la consorziata senza SOA

A generare il contenzioso è stata l’esclusione di un RTI. Secondo la ricostruzione di Lavori Pubblici, la stazione appaltante ha ritenuto che la consorziata indicata come esecutrice fosse priva della qualificazione richiesta per la categoria prevalente e ha disposto l’esclusione, considerando irrilevante che la qualificazione fosse invece pienamente posseduta dal consorzio stabile. Si crea così il paradosso: un consorzio formalmente qualificato viene escluso perché la consorziata chiamata a eseguire i lavori non ha i requisiti richiesti dalla lex specialis.

Il punto non è la qualificazione del consorzio, ma chi esegue. È qui che la distinzione tra fase ascendente e fase discendente diventa decisiva.

Il cumulo alla rinfusa: da avvalimento ex lege al divieto in fase discendente

Per capire la sentenza serve ripartire dall’art. 67 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024. L’istituto del “cumulo alla rinfusa” consente ai consorzi stabili di qualificarsi cumulando i propri requisiti di capacità tecnica ed economica con quelli maturati dalle imprese consorziate, in una sorta di avvalimento ex lege, come ricostruito da Telemat. Ha avuto applicazione generalizzata con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 ed è stato ridimensionato dal d.lgs. n. 209/2024, il Correttivo al Codice dei contratti pubblici. Dopo il Correttivo, alla luce dell’art. 67, comma 1, i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle consorziate esecutrici, ovvero mediante formale avvalimento, non essendo più consentito il cumulo alla rinfusa.

Il perimetro è stato fissato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2676/2026, ripresa da Italiappalti: il prestito automatico dei requisiti permane solo in fase ascendente, cioè nel rapporto consorziata-consorzio, e non opera più in fase discendente, quando il consorzio partecipante designa per l’esecuzione una consorziata non autonomamente qualificata. In questo quadro, la qualificazione del consorzio non si trasferisce automaticamente alla consorziata esecutrice.

Le carte da controllare prima dell’offerta: SOA e soccorso istruttorio

La risposta operativa è nell’art. 67, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024: negli appalti di lavori, la consorziata esecutrice designata dal consorzio stabile deve possedere e comprovare i requisiti di qualificazione in proprio per la quota di esecuzione assunta. Lo ha precisato Codice Appalti, osservando che il possesso della qualificazione in capo al consorzio non sana il deficit della consorziata esecutrice, restando esclusa l’operatività del cumulo alla rinfusa nella fase discendente e l’esperibilità del soccorso istruttorio per modificare l’assetto esecutivo dell’offerta.

Il soccorso istruttorio non è attivabile per sanare la mancanza di un requisito di qualificazione tecnico-organizzativa richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis: la carenza incide in modo sostanziale sulla domanda di partecipazione e non è suscettibile di integrazione postuma senza violare la par condicio competitorum, come emerge da Giustizia Amministrativa. Il collo di bottiglia è un documento preciso: il certificato di qualificazione della consorziata esecutrice. Se manca, nessun soccorso istruttorio può rimediare.

Prima di presentare l’offerta, consorzi stabili e stazioni appaltanti devono guardare un solo documento: il certificato di qualificazione della consorziata esecutrice. Se manca, niente soccorso istruttorio.