Con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026 la dichiarazione sull’uso dell’IA entra nella domanda di partecipazione; per i fornitori dei sistemi già in commercio la marcatura scade il 2 dicembre 2026

Tre date per capire l’obbligo

Il primo riferimento non è il bando ma il Regolamento (UE) 2024/1689. Il Regolamento, adottato nel giugno 2024, all’art. 50, par. 2, pone a carico dei fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici l’obbligo di assicurarne la marcatura in formato leggibile meccanicamente e la rilevabilità come artificialmente generati o manipolati. Alla base c’è un principio indicato dalla Commissione europea: le persone devono sapere quando interagiscono con l’IA o sono esposte a contenuti generati dall’IA.

A luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato le Linee guida definitive sugli obblighi di trasparenza dell’art. 50, precisando il perimetro applicativo e individuando una limitata esenzione dall’obbligo di marcatura per determinati output utilizzati in contesti business-to-business o industriali, al ricorrere delle condizioni indicate dalla Commissione. Sul piano nazionale, l’approvazione delle modifiche e integrazioni allo Schema di Bando tipo n. 1/2023 è avvenuta a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, dell’entrata in vigore della legge n. 132 del 23 settembre 2025 in tema di intelligenza artificiale e della progressiva applicabilità del Regolamento (UE) 2024/1689.

Ma l’aggiornamento non è una nota a margine: introduce un requisito che cambia la documentazione di gara, ed è lì che si gioca la partita.

Il bando diventa un documento di conformità IA

Se il bando-tipo si aggiorna, la vera novità non sta nell’obbligo di marcatura, ma in ciò che il concorrente deve scrivere nella domanda di partecipazione. L’elemento documentale nuovo è la Domanda di partecipazione tipo, il cui paragrafo 10 è ora rubricato «Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale». Il concorrente è chiamato a una dichiarazione su due distinti piani temporali: la predisposizione dell’offerta e l’esecuzione del contratto.

Per l’offerta tecnica, deve indicare se si sia avvalso o meno di sistemi di IA per la redazione dell’offerta e, in caso affermativo, attestare che il loro utilizzo è avvenuto nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025 e della disciplina sul trattamento dei dati personali, ossia del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003. Sul versante dell’esecuzione, la disciplina più stringente riguarda i servizi di natura intellettuale resi da un professionista, in coerenza con l’art. 13 della legge n. 132/2025. In questi casi il concorrente non si limita a dichiarare il ricorso all’IA, ma deve specificare la tipologia dei sistemi utilizzati e, soprattutto, assicurare la prevalenza del lavoro intellettuale umano, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti.

Resta il controllo: chi verifica che la prevalenza del lavoro intellettuale umano sia reale e non solo dichiarata?

Il 2 dicembre: la soglia che separa i conformi dai ritardatari

Le dichiarazioni del bando-tipo valgono dalla sua adozione. Diverso è il calendario per i fornitori dei sistemi: per quelli immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’adeguamento all’art. 50, par. 2, è richiesto entro il 2 dicembre 2026. I contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere marcati retroattivamente. La scadenza del 2 dicembre 2026 è il punto in cui la trasparenza del Regolamento (UE) 2024/1689 diventa esigibile anche per i sistemi già presenti sul mercato.

Il 2 dicembre 2026 è il termine per i fornitori dei sistemi già sul mercato; le dichiarazioni in gara sull’uso dell’IA sono già esigibili oggi nelle procedure che adottano il bando-tipo aggiornato. Le imprese devono preparare i documenti, non solo i sistemi.