La sentenza del TAR Piemonte estende l’illecito professionale alle offerte costruite sui dati della stazione appaltante

Un’offerta può rispettare la lettera della legge di gara e, insieme, essere costruita come un’eco dei dati pubblicati dalla stazione appaltante. A quattro giorni dal deposito della sentenza della sezione prima del TAR Piemonte — la n. 1919, pronunciata il 1° ottobre 2026 — il confine tra partecipazione e indebita influenza sul processo decisionale si fa più netto. La fattispecie e i principi affermati dal giudice amministrativo sono ricostruiti il 5 ottobre 2026 nell’analisi pubblicata su appaltiecontratti.it.

La gara dei servizi finanziari: base d’asta scomposta e offerta derivata

La sentenza affronta una fattispecie di sicuro interesse per quei settori — come quello dei servizi finanziari — in cui la base d’asta viene scomposta, per previsione di legge o di lex specialis, in più voci autonome, ciascuna oggetto di un distinto parametro di valutazione. Il Tribunale è stato chiamato a verificare se possa considerarsi legittima espressione dell’autonomia imprenditoriale un’offerta che, pur formalmente rispettosa di ogni singola prescrizione della legge di gara, risulti nel suo complesso «costruita per derivazione» dai dati stessi pubblicati dalla stazione appaltante, piuttosto che dalla reale struttura di costi e ricavi dell’operatore economico.

Se l’offerta rispetta la lettera della legge di gara, dove comincia l’influenza indebita sul processo decisionale? È questo il passaggio su cui si concentra la motivazione, ed è qui che la pronuncia introduce il suo elemento di novità.

Il perimetro del grave illecito professionale: dalla lettera dell’art. 98 ai principi

La risposta passa dalla norma che definisce il grave illecito professionale. L’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 lo descrive come la «condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione». La fattispecie, in apparenza pensata per condotte di turbativa attiva, viene qui piegata a coprire anche un’offerta formalmente conforme.

La sentenza in esame si distingue per aver fornito un’interpretazione estensiva del grave illecito professionale, a supporto della quale sono stati richiamati i principi del risultato, della fiducia e della buona fede. Secondo la ricostruzione accolta dal TAR, il costo annuo non derivava dai costi e dai ricavi effettivamente previsti dall’operatore per l’esecuzione del servizio, ma era stato determinato «per derivazione», prendendo come riferimento le somme messe a disposizione dalla stazione appaltante. L’offerta, in altre parole, nasceva dai dati di gara e non da un’autonoma valutazione della struttura economica dell’operatore: un contegno che il Tribunale ritiene capace di incidere sul processo decisionale anche in assenza di una violazione puntuale della lex specialis.

Sul piano procedimentale, il RUP ha reputato che il complessivo contegno procedimentale della società fosse orientato a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e integrasse, per questo, un illecito professionale a norma dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023. Ha quindi disposto l’esclusione della società dalla procedura ex art. 95 d.lgs. 36 del 2023. Allo stato, l’interpretazione estensiva resta legata alla pronuncia della sezione prima del TAR Piemonte, non già a un orientamento consolidato del giudice amministrativo. Resta da chiedersi se questa lettura valga solo per i servizi finanziari o possa estendersi a ogni offerta a base parametrica.

Cosa resta all’impresa che partecipa

Per chi prepara un’offerta, il principio si traduce in un vincolo concreto. L’operatore deve essere in grado di dimostrare che la propria offerta riflette costi e ricavi propri, non semplici ricalchi delle somme stanziate dalla stazione appaltante. Il RUP conserva un ampio margine di valutazione: è lui, in prima battuta, a qualificare il contegno procedimentale dell’operatore e a disporre l’eventuale esclusione. Il confine tra derivazione lecita e indebita influenza, di conseguenza, resta incerto e si gioca sul piano dell’istruttoria e della motivazione.

La sentenza lascia aperta una domanda: quanto può spingersi la derivazione dai dati di gara prima di diventare grave illecito professionale? La risposta, per ora, non è codificata in una regola generale, ma rimessa alla valutazione del singolo procedimento.

L’impresa che partecipa non può più limitarsi alla conformità formale: deve costruire un’offerta che dimostri una propria autonoma base economica, restando consapevole che il confine tra derivazione lecita e indebita influenza è affidato, in prima battuta, alla valutazione del RUP.