Il TAR Campania rischia di rendere l’equivalenza una clausola di esclusione per le cooperative sociali

La sentenza che mette a rischio le cooperative sociali

La pronuncia della sezione I del TAR Campania – Salerno affronta la verifica di equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante — di norma il contratto di settore — e il diverso CCNL effettivamente applicato dall’operatore economico, quando quest’ultimo appartiene a una categoria imprenditoriale strutturalmente distinta, come nel caso delle cooperative sociali.

La disciplina di riferimento è introdotta dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e dal correlato Allegato I.01. Ma il punto, secondo l’analisi pubblicata su Appalti&Contratti, è il rischio che un’applicazione rigorosa e “aritmetica” del principio di equivalenza delle tutele finisca per tradursi in una clausola di esclusione sistemica delle cooperative sociali dal mercato degli affidamenti pubblici.

Resta da capire come si valuta davvero l’equivalenza. E perché il criterio rischia di trasformarsi da strumento di tutela in una clausola di esclusione.

Il doppio binario e il paradosso delle tutele

Il rischio non nasce dal caso singolo, ma da come è costruito il giudizio di equivalenza. Già nel 2024, con il d.lgs. n. 209/2024 (c.d. correttivo), è stato introdotto l’Allegato I.01, che fornisce criteri normativi per il giudizio di equivalenza. Il giudizio deve essere condotto su due piani inscindibili.

Non è un dettaglio astratto. Già nel novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 423, aveva escluso che la mancata dichiarazione di equivalenza comportasse l’esclusione automatica. Ma aveva anche invitato la stazione appaltante a verificare che il contratto collettivo nazionale di lavoro “cooperative sociali” garantisse tutele economiche e normative equiparabili al contratto collettivo indicato negli atti di gara.

Il TAR Emilia-Romagna, con la sentenza n. 325/2026, ha stabilito un principio che incide sulla prassi: l’equivalenza tra contratti collettivi non può essere costruita mediante trattamenti retributivi individuali, quali i superminimi, ma deve fondarsi esclusivamente sul raffronto tra le previsioni economiche e normative dei CCNL posti a confronto.

Qui emerge il paradosso: la tutela diventa esclusione. Una cooperativa sociale che applica il proprio CCNL, con tutele genuine ma non sovrapponibili in modo aritmetico a quello di settore, può trovarsi esclusa non perché manchino le tutele, ma perché il confronto è stato costruito su parametri individuali o su una comparazione non documentata. Il principio di equivalenza, nato per proteggere i lavoratori, rischia di chiudere il mercato a chi quei lavoratori li impiega stabilmente.

A questo punto la domanda è pratica: cosa deve avere pronto chi compila la busta?

La check-list per chi deve inviare l’offerta

Se il doppio binario è il parametro, la busta va costruita di conseguenza. Primo: confrontare i CCNL sul piano economico e normativo, senza invocare superminimi o trattamenti individuali. Secondo: se si applica il CCNL cooperative sociali, preparare la documentazione che consenta alla stazione appaltante di verificare l’equiparabilità delle tutele economiche e normative. La mancata dichiarazione di equivalenza non comporta esclusione automatica, ma l’ANAC ha chiesto alle stazioni appaltanti di verificare in concreto. Terzo: trattare l’Allegato I.01 come criterio normativo, non come allegato da citare.

Resta aperta la questione di fondo: l’equivalenza aritmetica è davvero compatibile con la funzione delle cooperative sociali?

La sentenza non è un punto di arrivo. Impone a chi compila la documentazione di trattare l’equivalenza come un confronto documentato tra CCNL, non come una clausola da subire. Chi non lo fa rischia l’esclusione.