La sentenza del TAR Puglia riapre il tema del PEF come elemento essenziale dell’offerta economica

L’art. 182, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede il piano economico finanziario come componente meramente eventuale nelle concessioni. Eppure, lo scorso 29 settembre 2026, il TAR Puglia – Bari, sezione terza, ha depositato la sentenza n. 1058, che torna a misurarsi con il PEF quale elemento essenziale dell’offerta economica. Il paradosso è solo apparente: il punto di equilibrio va cercato nella lex specialis di gara, come ricostruito in un contributo pubblicato il 2 ottobre 2026.

Il documento che genera l’obbligo e il suo paradosso

L’art. 182, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede il piano economico finanziario (PEF) come componente meramente eventuale nelle concessioni. La norma non ne fa, in astratto, un allegato necessario dell’offerta. Nella concessione e nella finanza di progetto, tuttavia, il Piano economico finanziario (PEF) non può essere tenuto separato dall’offerta economica, di cui costituisce un elemento significativo che consente all’amministrazione di valutare l’adeguatezza dell’offerta. Il PEF, in altre parole, nasce eventuale nella legge ma diventa strumento di verifica della sostenibilità e della convenienza dell’operazione. Se la carta normativa lo definisce eventuale, quando scatta l’obbligo di allegarlo all’offerta? La risposta non è nel d.lgs. 36/2023: va cercata nel singolo bando.

Il filtro della lex specialis: due scenari, due esiti

Il discrimine è netto. Da un lato, se la legge di gara qualifica il PEF come elemento essenziale e ne prescrive la produzione a pena di esclusione, la mancata allegazione all’offerta economica non è una mera irregolarità sanabile. Come ha affermato il Consiglio di Stato, «è pertanto legittima, e non contrastante con tale principio, l’esclusione dell’operatore economico, che, disattendendo la previsione della lex specialis di gara, non abbia allegato all’offerta economica il PEF asseverato». In questo scenario, l’operatore che presenta un’offerta priva del PEF asseverato resta fuori dalla procedura. La sentenza n. 1058 del TAR Puglia – Bari, depositata il 29 settembre 2026 dalla sezione terza, si colloca esattamente su questo versante: il PEF viene letto come elemento essenziale dell’offerta economica, con le conseguenze che ne derivano sul piano dell’esclusione.

Dall’altro lato, ove la lex specialis non qualifichi il piano economico finanziario (PEF) come elemento essenziale dell’offerta e non ne prescriva la produzione a pena di esclusione, la sua mancata allegazione non determina l’esclusione del concorrente, potendo il documento essere legittimamente acquisito in un secondo momento mediante soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio interviene qui come strumento di completamento documentale, non come sanatoria di una carenza sostanziale: la differenza sta nel modo in cui il bando ha configurato il PEF. Così l’operatore non può più affidarsi solo al d.lgs. 36/2023: deve leggere il bando e capire su quale lato dello spartiacque si trova.

La checklist dell’operatore: cosa dimostrare e con quale carta

Non resta che tradurre il criterio in verifiche. La prima è sulla qualificazione del PEF nella lex specialis: il bando lo definisce elemento essenziale dell’offerta? La seconda è sull’obbligo di asseverazione: la lex specialis impone che il PEF sia asseverato e che venga allegato all’offerta economica? Se entrambe le condizioni sono presenti, la mancata allegazione conduce all’esclusione. Se invece la lex specialis tace, o non prescrive la produzione a pena di esclusione, il documento può essere richiesto in un secondo momento mediante soccorso istruttorio. Il verdetto, in sostanza, è già nel bando: occorre solo leggerlo con la lente del requisito e non dell’adempimento formale.

Prima di firmare l’offerta, l’impresa deve chiedersi: il bando qualifica il PEF come essenziale e ne impone l’asseverazione? Se sì, l’allegato mancante non è una dimenticanza, è l’uscita dalla gara. La differenza la scrive il documento, non il giudice.