La sentenza 7228/2026 chiarisce che il ribasso non basta se il costo della manodopera supera la stima di gara
Compilare una busta di gara senza controllare i conti della manodopera può costare l’appalto. Monteco lo ha scoperto a proprie spese: il ribasso più alto non è bastato a blindare l’offerta. Lo chiarisce la sentenza del Consiglio di Stato n. 7228/2026, depositata il 30 settembre scorso.
Il ribasso che non paga: il caso Monteco
Per capire come si arriva a una decisione simile, bisogna rileggere i numeri dell’offerta contestata. Gial S.r.l. e Impregico S.p.a. hanno proposto appello incidentale contro la sentenza del T.a.r., sostenendo che il vizio non era solo l’errato calcolo del ribasso. La divergenza tra i costi della manodopera era l’altro profilo: Monteco aveva dichiarato 2.181.709,40 euro, a fronte di una stima a base di gara di 2.012.212,02 euro.
Il punto è netto: se il costo della manodopera supera la stima di gara, il ribasso più alto non basta se l’offerta costa di più. È il paradosso che emerge anche dall’analisi del caso. Ma perché un ribasso formalmente corretto può nascondere una convenienza economica inesistente? La risposta sta nella nuova disciplina dello scorporo.
Lo scorporo e il contemperamento con l’art. 41 Cost.
Il punto di svolta è l’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023. La disposizione introduce lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo assoggettato a ribasso. È un’innovazione significativa rispetto al previgente codice dei contratti pubblici, il D.lgs 50/2016.
La regola, però, non si applica in modo meccanico. Già nel giugno 2023, il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 5665 del 9 giugno, aveva precisato, pur riferendosi a una fattispecie regolata dal codice del 2016, che la possibilità di un ribasso motivato da una più efficiente organizzazione aziendale è il necessario contemperamento con la libertà di iniziativa economica privata sancita dall’art. 41 Cost.
In pratica, per chi prepara l’offerta il nodo non è solo calcolare il ribasso. Bisogna dimostrare che i costi dichiarati, manodopera compresa, sono coerenti con un’organizzazione efficiente e non con un taglio del lavoro. Se il costo indicato è superiore a quello stimato dalla stazione appaltante, il vantaggio va giustificato, non nascosto in una formula.
Le sentenze di fine settembre: una checklist per la busta
Accanto alla sentenza sul costo della manodopera, i giudici amministrativi e civili hanno emesso decisioni che toccano altrettanti aspetti della busta di gara. Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 7110 del 25 settembre, è intervenuto sul conflitto di interessi nei contratti pubblici. La Corte di Appello di Roma, sezione I civile, con la sentenza n. 6613 del 23 settembre, ha richiamato la forma scritta ad substantiam e la lettera-contratto. Il TAR Campania – Salerno, sezione I, con la sentenza n. 1591 del 29 settembre, ha affrontato l’equivalenza tra CCNL cooperative sociali e CCNL igiene ambientale.
Per chi compila la busta, queste decisioni si traducono in verifiche precise: controllare il costo della manodopera dichiarato rispetto alla stima di gara, verificare i conflitti di interesse prima della presentazione, formalizzare il contratto nella forma richiesta e verificare l’equivalenza del CCNL applicato. Quante imprese sono davvero in regola con queste verifiche prima di firmare e spedire?
La sentenza n. 7228/2026 non è solo un caso: è un promemoria per chi prepara la busta. Ribasso, costo della manodopera e documentazione devono viaggiare insieme, altrimenti l’offerta più aggressiva rischia di restare fuori gara.




