Il TAR Veneto su centro decisionale unico e art. 95 d.lgs. 36/2023 riapre il tema del pericolo astratto nelle gare.
A poco più di due settimane dal deposito, la sentenza n. 1798 del 14 settembre 2026 del TAR Veneto, sezione I, torna a interrogare le imprese: quando un semplice collegamento tra concorrenti diventa escludibile? La risposta, come spesso accade, sta nel perimetro dell’art. 95, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. E non è una risposta rassicurante.
La decisione del TAR Veneto: una sentenza in un filone già denso
Il TAR Veneto – Venezia (sez. I) ha depositato il 14 settembre 2026 la sentenza n. 1798 in materia di contratti pubblici e unicità del centro decisionale. La relativa analisi è stata pubblicata il 1° ottobre 2026. La pronuncia arriva in un filone giurisprudenziale già denso: il 25 settembre 2026 il Consiglio di Stato, sezione III, ha depositato la sentenza n. 7110 in materia di conflitto di interessi nei contratti pubblici; il 28 settembre 2026 il C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, ha depositato la sentenza n. 653 in materia di autotutela e comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990; il 9 settembre 2026 il Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione Civile, aveva emesso la sentenza n. 2176 in materia di cessione dei crediti nei confronti della PA. Il tema dell’unicità del centro decisionale, tuttavia, ha una propria autonomia normativa: per capire cosa dice davvero il TAR Veneto serve ricostruire la fattispecie.
La norma e la fattispecie: il pericolo astratto come metro di giudizio
Il concetto di “unico centro decisionale” nell’ambito dei pubblici appalti è disciplinato dall’art. 95, comma 1, lettera d), del d.lgs. 36/2023. Esso descrive una situazione in cui più operatori economici, pur presentandosi come soggetti giuridicamente autonomi, risultano in realtà riconducibili a una medesima sfera di direzione o di influenza, tale da incidere sulla formulazione delle offerte presentate nell’ambito della stessa procedura di gara.
Il secondo passaggio riguarda lo standard probatorio. Nella ricostruzione richiamata dalla parte ricorrente, l’ipotesi di offerte imputabili a un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), del Codice è qualificata dalla giurisprudenza come ipotesi di “pericolo astratto”. In questa lettura non sarebbe richiesta la prova di una concreta e attuale alterazione del confronto concorrenziale: è sufficiente la mera idoneità della relazione tra gli operatori economici a porre in pericolo la segretezza delle offerte, la trasparenza della procedura e la par condicio tra i concorrenti, sulla base di un compendio indiziario connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
A corollario, la valutazione degli indizi non è atomistica: già nella giurisprudenza amministrativa coeva all’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 è affermato che i relativi indizi devono essere vagliati non già in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva. È questa valutazione unitaria a reggere l’ipotesi del collegamento sostanziale tra imprese. Se basta il pericolo astratto, quali conseguenze per chi partecipa?
Esclusione, cauzione incamerata, segnalazione ANAC: il peso per l’impresa
Dalla teoria alla pratica, le conseguenze non sono astratte. A fronte dell’accertato legame di unico centro decisionale risultano legittime l’esclusione, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC. Non serve, quindi, dimostrare che l’offerta sia stata concretamente alterata o che la segretezza sia stata violata. È sufficiente la ricorrenza di indici legati da un nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare lo strumento presuntivo, e l’esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione diventa legittima.
Il semplice collegamento può quindi dar luogo all’esclusione quando, all’esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto, l’Amministrazione accerta che la situazione rappresenta anche solo un pericolo di alterazione delle condizioni di gara. Questo è il punto: il rischio si sposta sull’impresa, che può vedersi esclusa e subire l’escussione della cauzione senza che sia provata una concreta distorsione concorrenziale. Resta, per l’operatore economico, il margine di incertezza su dove finisca il collegamento lecito e inizi l’unico centro decisionale.
L’impresa che partecipa a una gara pubblica deve sapere che l’esclusione può scattare anche in assenza di una prova di danno concreto: bastano indizi gravi, precisi e concordanti valutati nel loro insieme. Il vero rischio, per chi gareggia, non è più solo la gara, ma il contenzioso successivo su dove finisce il pericolo astratto e inizia l’arbitrio amministrativo.




