La sentenza chiarisce che l’obbligo di gestione informativa scatta solo dal 2025 e non per la manutenzione straordinaria

Lo scorso 7 settembre, con la sentenza n. 6834/2026, il Consiglio di Stato ha chiarito i presupposti per l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e, soprattutto, il rapporto tra organizzazione interna della stazione appaltante e obblighi documentali imposti agli operatori economici. La vicenda parte da Trieste: una procedura bandita nel dicembre 2024 per la riqualificazione energetica e impiantistica di una casa dello studente nel polo universitario si è trasformata in un banco di prova per il BIM. Può un documento che la legge non imponeva e che il bando non chiedeva espressamente determinare l’esclusione di un concorrente? La risposta è netta, ma il confine tra forma e sostanza resta sottile.

L’obbligo BIM: una data, due esclusioni

Prima di entrare nel caso concreto serve fissare il contesto normativo. L’art. 43 del d.lgs. n. 36/2023 prevede l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale solo a decorrere dal 1° gennaio 2025. Da quella data, l’utilizzo del BIM è obbligatorio per la progettazione e realizzazione di opere nuove e di interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che si tratti di opere già realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale. La disciplina non si estende agli interventi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti.

La gara esaminata dal Consiglio di Stato era stata bandita nel dicembre 2024 e non ricadeva quindi né nell’obbligo legale né nel correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024. Il quadro normativo rende perciò ancora più singolare la vicenda: la procedura precedeva l’entrata in vigore dell’obbligo e riguardava un intervento escluso dal perimetro applicativo dell’art. 43. Se l’obbligo non scattava, resta da capire cosa chiedesse davvero la stazione appaltante.

La gara di Trieste e il principio del Consiglio di Stato

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, la società Ennio Riccesi Holding s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti Radar s.r.l., e la società Radar s.r.l. in proprio e in qualità di mandante del costituendo RTI con la mandataria Ennio Riccesi Holding s.r.l. (RTI Riccesi), impugnavano l’aggiudicazione alla I.T.I. Impresa Generale s.p.a. dei lavori per l’opera 19 TS di riqualificazione energetica e sistemazione impiantistica della casa dello studente – edificio E4 – sita nel polo universitario di Trieste. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva approvato il piano di formazione, il piano per le dotazioni informatiche e l’atto organizzativo solo a settembre 2025, quindi dopo la pubblicazione del bando: la stazione appaltante non aveva ancora completato la propria organizzazione interna al momento in cui la procedura era stata avviata.

Il Consiglio di Stato ha escluso che la semplice presenza di riferimenti al BIM o del Capitolato informativo fosse sufficiente a rendere l’Offerta di gestione informativa (OGI) un documento essenziale dell’offerta. Il principio affermato è esplicito: la mancata presentazione dell’OGI da parte della controinteressata, non risultando specificamente ed espressamente richiesta dalla lex specialis, non poteva in alcun modo venire sanzionata con l’esclusione, non comportando alcun indebito vantaggio concorrenziale per la controinteressata stessa dal punto di vista economico.

La pronuncia non afferma che l’OGI sia irrilevante in assoluto: afferma che, in un bando silente e in un contesto in cui l’amministrazione non aveva ancora approvato la propria organizzazione digitale, l’assenza di quel documento non poteva produrre né esclusione né un vantaggio concorrenziale. L’onere ricade sulla stazione appaltante, chiamata a formulare la lex specialis con precisione. Il principio è affermato, ma resta da misurarne gli effetti per chi partecipa e per chi bandisce.

Cosa resta all’impresa: oneri di chiarezza e margine di incertezza

Se l’OGI non era essenziale, neppure l’esclusione poteva essere sanzionata; ma questo non elimina i rischi. Il principio stabilito dal Consiglio di Stato vale per un caso in cui il bando era silente: la stazione appaltante che intenda pretendere l’OGI deve pretenderla espressamente nella lex specialis, perché i riferimenti generici al BIM o la mera presenza del Capitolato informativo non bastano a renderlo essenziale. Finché i bandi restano generici, l’incertezza sull’essenzialità dei documenti BIM continuerà a generare contenzioso.

Il margine di incertezza non è solo italiano. Secondo la BIM & Public Procurement community della Commissione europea, la Repubblica Ceca guida la costruzione digitale con il mandato BIM previsto per il 2027, mentre la Germania ha una strategia BIM federale. L’Italia, di fronte a un quadro normativo entrato a regime solo dal 1° gennaio 2025, si trova in una fase di assestamento: la sentenza n. 6834/2026 è un tassello, non un punto di arrivo. Non è una licenza a ignorare la gestione informativa, ma un richiamo alla precisione: se la stazione appaltante vuole l’OGI, deve pretenderla espressamente nella lex specialis, perché è sulla formulazione del bando che si gioca la tenuta della gara.