La sentenza 15315 del 2026 chiarisce quando la specifica tecnica diventa requisito minimo e il soccorso non può più intervenire

C’è un punto in cui il soccorso istruttorio si ferma: il documento che doveva nascere con l’offerta tecnica non può essere inventato dopo. Lo ha ribadito il TAR Lazio – Roma, sezione V-Ter, con la sentenza 28 settembre 2026, n. 15315, pubblicata sull’edizione di AppaltieContratti del 29 settembre 2026.

La pronuncia ruota attorno a due parole: requisito minimo. Quando la lex specialis qualifica una specifica tecnica come elemento essenziale, la sua assenza nell’offerta tecnica non è un’irregolarità formale: è una carenza del nucleo valutabile. E lì il soccorso istruttorio non entra.

Premio o requisito: il bivio scritto nella lex specialis

La stessa specifica tecnica può vivere due vite. Laddove una determinata specifica tecnica assurge a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio. Se invece la specifica tecnica è imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso.

Il perimetro è segnato anche dall’Articolo 101 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): il soccorso istruttorio consente di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Una traccia analoga si legge nei provvedimenti amministrativi: nella fase di valutazione delle offerte, la presenza del personale richiesto nella quantità ritenuta adeguata dalla lex specialis integra un requisito di ammissibilità dell’offerta stessa.

Il caso TAR Lazio n. 15315/2026: il soccorso si arresta davanti all’offerta tecnica

La risposta è arrivata ieri, con la sentenza depositata il 28 settembre 2026. Secondo i giudici capitolini, il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione ovvero la specificazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale.

Il punto è che l’offerta tecnica non è un contenitore di documenti formali. L’omessa previsione nell’offerta tecnica di componenti espressamente qualificati come requisiti minimi dalla disciplina di gara determina una difformità strutturale e insanabile che impone l’esclusione dalla procedura. Non può trovare applicazione l’istituto del soccorso istruttorio, il quale è rigorosamente precluso per le carenze afferenti al nucleo valutabile dell’offerta tecnica. In altre parole: integrare un documento già prodotto è una cosa; inventare dopo il contenuto che doveva accompagnare l’offerta tecnica è un’altra.

Il soccorso è un cerotto, non un trapianto: istruzioni per il bando

Dalla pronuncia discende un’indicazione operativa che tocca soprattutto la stesura della lex specialis. Chi redige il bando deve qualificare in modo esplicito quali specifiche tecniche sono requisiti minimi e quali sono criteri premiali. Non è una distinzione da lasciare all’interpretazione: lo stesso elemento, qualificato come premio, al massimo non fa guadagnare punti; qualificato come requisito minimo, se manca chiude la gara.

Il soccorso istruttorio resta un dispositivo di sanatoria per omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa. Non può essere usato per colmare carenze dell’offerta tecnica o dell’offerta economica. Chi partecipa, quindi, deve leggere la lex specialis e verificare se una specifica tecnica è segnata come requisito minimo: in quel caso, l’impegno deve essere presente già nell’offerta tecnica depositata. Non si può contare su un’invocazione successiva del soccorso.

Chi non traccia il confine per tempo lo scoprirà in gara, a proprie spese. La qualificazione nel bando è il vero collo di bottiglia: quando un elemento è requisito minimo, la sua assenza nell’offerta tecnica chiude la gara, e nessun soccorso potrà riaprirla.