Dall’abolizione del tetto alla censura dei criteri vaghi, senza punteggio per la parità di genere.

La delibera ANAC n. 106/2026 riapre il cantiere dell’offerta economicamente più vantaggiosa: una gara censurata per criteri premiali non predeterminati e per l’assenza del punteggio sulla certificazione di parità di genere. A sette anni dall’abolizione del tetto 30/70, disposta dal decreto Sblocca-cantieri (D.L. 32/2019), la discrezionalità delle stazioni appaltanti incontra un richiamo di vigilanza. La cornice normativa è l’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, del prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

La delibera che riapre il cantiere OEPV

Con la delibera n. 106 del 24 marzo 2026 l’ANAC ha censurato una gara con offerta economicamente più vantaggiosa. Due i rilievi. Da un lato, la clausola sulla prossimità territoriale era priva di criteri predeterminati, nonostante il peso rilevante nella valutazione delle offerte. Dall’altro, il disciplinare non prevedeva il punteggio premiale per la certificazione di parità di genere, obbligatorio per legge. Il tetto massimo del 30% sul punteggio economico era già stato eliminato dal D.L. 32/2019; l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 lascia alle stazioni appaltanti la ponderazione tra prezzo e qualità, ma reintroduce un tetto del 30% al punteggio economico per i contratti ad alta intensità di manodopera e del 10% per i beni e servizi informatici connessi agli interessi nazionali strategici (comma 4). La stessa disposizione, al comma 2, amplia i casi in cui è obbligatorio utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa, innalzando da 40.000 a 140.000 euro le soglie per servizi di ingegneria e architettura, servizi tecnici e forniture tecnologiche o innovative. Ma come si è arrivati a questa discrezionalità? Serve ricostruire il pendolo normativo.

Il pendolo normativo: dal tetto 30/70 alla libertà vigilata

La censura ANAC non nasce dal nulla: è il punto di arrivo di una storia normativa cominciata nel 2017. Con il D.Lgs. n. 56/2017, il primo correttivo al Codice dei contratti pubblici, era stato introdotto il comma 10-bis dell’art. 95, proprio per dare un sostegno di rango normativo al criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Quella disposizione attribuiva un valore-limite finalizzato ad esaltare l’aspetto qualitativo dell’offerta. In seguito, lo Sblocca-cantieri ha modificato l’art. 95 del Codice, eliminando il tetto massimo del 30% per l’offerta economica nell’O.E.P.V. La disciplina vigente, ora collocata nell’art. 108, ha consolidato l’impostazione: non esiste più il vincolo rigido 30/70 e le stazioni appaltanti ponderano prezzo e qualità secondo scelte proprie. Ma se la norma lascia piena discrezionalità, cosa resta alle imprese per difendersi?

Cosa resta all’impresa: costi, cybersicurezza e margine di incertezza

Il richiamo alla predeterminazione dei criteri e l’obbligo di cybersicurezza delineano i nuovi confini operativi. Lo scorso 13 febbraio l’ANAC ha aggiornato le FAQ relative all’applicazione del Codice dei contratti pubblici: nelle gare a prezzo fisso i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza devono essere indicati separatamente e la mancata indicazione comporta l’esclusione, salvo forniture senza posa in opera o servizi intellettuali. Per chi partecipa, l’omissione espone all’esclusione diretta.

Sul fronte dell’ICT, il comma 4 dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici introduce un vincolo sostanziale: nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici le stazioni appaltanti devono tenere sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza. Per gli operatori economici ciò significa che le valutazioni tecniche non si esauriscono nella funzionalità immediata, ma includono anche profili di sicurezza cibernetica.

Il dubbio resta: un’impresa può davvero contestare una gara se i criteri premiali sono vaghi? La delibera n. 106/2026 apre uno spazio, non lo chiude. La vicenda mostra che la piena discrezionalità introdotta dal D.Lgs. 36/2023 sta generando un intervento correttivo dell’ANAC che, tra criteri premiali non predeterminati, parità di genere e cybersicurezza, ridefinisce i margini di rischio per le imprese partecipanti. L’OEPV non è più un vincolo rigido, ma nemmeno una libertà senza rete: le imprese devono presidiare la predeterminazione dei criteri e la parità di genere.