La sezione V del Consiglio di Stato conferma che l’omessa comunicazione delle pendenze giudiziarie integra il grave illecito professionale

Non serve presentare documenti falsi per essere esclusi da una gara: basta non dire quello che si sa. Depositata il 24 settembre 2026, la sentenza della sezione V n. 7065 del Consiglio di Stato torna sul grave illecito professionale e sui principi della fiducia e della buona fede, e dice che il silenzio può diventare un illecito professionale.

Il fatto: la sentenza n. 7065/2026

La pronuncia, depositata il 24 settembre 2026 dalla sezione V del Consiglio di Stato, prende posizione su una questione già affrontata: il rapporto tra omissione informativa e affidabilità dell’operatore economico. La sezione V si era espressa con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7282, affermando che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie, prevista dall’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, legittima l’esclusione anche quando le pendenze non rientrano nei casi di esclusione automatica di cui agli artt. 94-95. Il dato nuovo della n. 7065/2026 interviene su questo perimetro: non occorre una falsità documentale, basta l’omissione di un dato che il codice impone di comunicare.

I fondamenti: buona fede, risultato, fiducia

La risposta si legge nel codice dei contratti pubblici. L’intero sistema si ispira al principio della ‘buona fede’, espressamente codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023. Su questo presupposto, la violazione degli obblighi informativi può integrare il grave illecito professionale endoprocedurale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c): l’elencazione esemplificativa della norma include l’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, e consente alla stazione appaltante di valutare l’omissione o la reticenza ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico.

La distinzione rispetto alle ipotesi di esclusione automatica è netta. Gli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 individuano cause automatiche; l’art. 98, comma 3, lett. b) impone all’operatore di comunicare le pendenze giudiziarie. La mancata comunicazione non fa scattare un automatismo, ma apre la valutazione della stazione appaltante sull’attendibilità. La sentenza n. 7282/2025 ha inoltre affermato che tale omissione viola i principi fondamentali del nuovo codice: il principio del risultato di cui all’art. 1, il principio di buona fede di cui all’art. 5 e il principio della fiducia di cui all’art. 2. È questo il passaggio che la n. 7065/2026 riporta al centro: l’omissione informativa diventa fatto sintomatico di inaffidabilità, anche quando il fatto omesso non sarebbe stato, di per sé, causa di esclusione automatica.

Cosa resta all’impresa: onere di trasparenza e incertezza

Dunque, per chi partecipa alle gare, cosa cambia davvero? L’obbligo dichiarativo non si esaurisce nella verità di ciò che si afferma: copre anche ciò che si tace. La violazione degli obblighi informativi incide sui flussi dichiarativi perché la stazione appaltante può valutare l’omissione ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico. Non basta verificare che le pendenze giudiziarie dichiarate siano vere; occorre mappare in modo completo quelle da comunicare ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, anche quando non ricadano negli artt. 94-95.

La questione che resta aperta è il limite della valutazione. Se l’omissione può pesare più di un errore dichiarato, il dovere di trasparenza rischia di trasformarsi in una trappola per gli operatori economici: ogni dimenticanza, anche irrilevante nel merito, può essere letta come sintomo di inaffidabilità. Il codice indica i principi della fiducia, della buona fede e del risultato; la giurisprudenza della sezione V traccia il perimetro, ma il punto di equilibrio tra onere dichiarativo e proporzionalità della sanzione resta affidato alla stazione appaltante caso per caso.

La trasparenza non è più solo un obbligo formale: è il prezzo della fiducia. Le imprese devono rivedere i propri flussi informativi, sapendo che un’omissione può pesare più di un errore dichiarato.