L’anticipazione è obbligatoria e non rateizzabile, ma il calcolo cambia negli appalti a corpo

La sentenza n. 1412: il documento che genera l’obbligo

Con la sentenza n. 1412, emessa lo scorso 21 settembre, il Tribunale di Cassino ha deciso in materia di anticipazione del prezzo in appalto a corpo; l’analisi che la esamina è stata pubblicata il 25 settembre. Nello stesso torno di giorni sono state depositate altre pronunce: il Consiglio di Stato, sezione V, il 24 settembre con la n. 7065 sul grave illecito professionale e con la n. 7062 su CCNL ed equivalenza delle tutele; il TAR Abruzzo – L’Aquila il 19 settembre con la n. 622 sulla legittimazione attiva di un ente esponenziale per il servizio di cura e ricovero cani randagi. Tra queste, la decisione di Cassino è quella che tocca il documento che genera l’obbligo: l’anticipazione del prezzo quando il contratto è a corpo.

Il caso non aggiunge una nuova regola, ma riporta l’anticipazione al suo presupposto documentale: la natura a corpo del corrispettivo. L’obbligo non è una facoltà ma una cifra: il 20 per cento. La disciplina vigente fornisce i termini.

20 per cento obbligatorio, 30 possibile: la soglia dell’anticipazione

La disciplina dell’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici fissa importo e termini. Sul valore del contratto di appalto, l’anticipazione del prezzo è pari al 20 per cento del valore del contratto e deve essere corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento fino al 30 per cento.

La soglia non è una facoltà. Come indicato dall’ANAC, l’anticipazione del 20 per cento del prezzo dell’appalto è obbligatoria e non può essere rateizzata; l’importo è riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto. Fanno eccezione al divieto di rateizzazione i contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza.

La genesi della misura spiega il punto. Nella disciplina degli appalti pubblici, la possibilità di riconoscere anticipazioni sul prezzo era prevista come eccezione al generale divieto introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 79 del 1997. La ratio, come chiarito dalla dottrina, risiedeva nell’esigenza di garantire all’appaltatore una liquidità immediata, prima del maturamento del diritto al corrispettivo sugli stati di avanzamento, per le spese iniziali e per l’acquisto dei materiali necessari alla commessa, in una congiuntura economica di forte crisi di liquidità per le imprese.

Il dato normativo, però, non basta. Per applicare la soglia del 20 per cento serve capire come si determina il valore del contratto quando il corrispettivo è pattuito a corpo.

Il collo di bottiglia: a corpo, non a misura

Nel caso deciso dal Tribunale di Cassino, la misura del corrispettivo è stata pattuita tra le parti a corpo e non a misura. È questo il requisito che decide. In un appalto a corpo, il compenso spettante all’appaltatrice per i lavori eseguiti si determina partendo dal prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.

Il meccanismo inverte il punto di partenza: non si sommano le lavorazioni eseguite, si parte dal prezzo fisso e si sottrae quello dei lavori non eseguiti. Il dato di riferimento resta il prezzo concordato a corpo. Per chi ha contratti a misura o soglie diverse, il 20 per cento obbligatorio resta lo stesso, ma il calcolo della base cambia.

Per le imprese, la prossima verifica non sta nel se l’anticipazione sia dovuta, ma nel come si calcola. Se il contratto è a corpo, la base è il prezzo fisso meno i lavori non eseguiti. È lì che si gioca la liquidità dei primi quindici giorni.