Con pronuncia dello scorso 3 agosto 2026, la Corte d’Appello di Palermo ha annullato integralmente i verbali unici di accertamento nn. 2017012395/DDL e 2019001986/DDL, entrambi dell’11 marzo 2019, in parziale riforma della sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Agrigento. I verbali contestavano a I.G. S.r.l. il pagamento di 472.256,80 euro per il periodo gennaio 2014 – maggio 2018, relativo all’inquadramento di 16 lavoratori nel settore metalmeccanico anziché edile. L’impresa vince, ma non per la via della decadenza: la Corte ha ritenuto inapplicabile l’art. 14 della legge n. 689/1981, perché oggetto del contendere è soltanto la pretesa contributiva dell’INPS, non una sanzione amministrativa. La partita si sposta così sulla classificazione concreta dell’attività.

La vittoria non passa dalla decadenza

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 76/2024 del 18 gennaio 2024, aveva accolto parzialmente il ricorso di I.G. S.r.l., annullando i verbali per tutti i lavoratori tranne due posizioni. La Corte d’Appello di Palermo ha esteso l’annullamento all’intero contenuto dei verbali nn. 2017012395/DDL e 2019001986/DDL. Sul punto della decadenza la pronuncia è netta: l’art. 14 della legge n. 689/1981 non trova applicazione. Quella legge riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative, mentre qui si discute soltanto della pretesa contributiva dell’INPS. Ne deriva che l’impresa non ottiene un annullamento per tardività dell’accertamento, ma una pronuncia che passa dalla verifica sostanziale dell’attività. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio: 11.229,00 euro per il primo grado e 7.120,00 euro per il grado d’appello, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Il codice non fa l’impresa edile: la sostanza prevale

Per rispondere bisogna entrare nella macchina dei codici. L’INPS assegna a ciascuna attività un codice statistico contributivo (C.S.C.) di cinque cifre, in base al quale determina le aliquote contributive applicabili. Al C.S.C. è sempre abbinato il codice ISTAT, che descrive in dettaglio l’attività aziendale. Non è però il codice a decidere se un’impresa è edile o metalmeccanica. Solo l’impresa che esegue esclusivamente lavorazioni non rientranti nel comparto edile può applicare ai propri lavoratori il CCNL dei metalmeccanici ed essere esentata dall’iscrizione alla Cassa Edile; le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal CCNL applicato.

La giurisprudenza ha già escluso automatismi. La Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, nel giudizio definito dalla Cassazione con ordinanza n. 9803/2020, ha ritenuto che non può sussistere alcun automatismo tra il codice assegnato dagli enti previdenziali, secondo astratte previsioni tipologiche, e il concreto accertamento dell’attività svolta: dai riscontri documentali l’attività andava ricondotta all’area dell’edilizia. È il quadro in cui si colloca anche la vicenda di I.G. S.r.l.: il dato formale del codice non prevale sulla natura sostanziale delle lavorazioni. Resta da chiedersi con quali effetti retroattivi e con quale onere probatorio per l’impresa che si difende.

Cosa resta alle imprese: retroattività e prova

Dalla sostanza alla procedura il passo è breve. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 marzo 2026, n. 4780, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, ha stabilito che i provvedimenti di variazione adottati dall’INPS, d’ufficio o su richiesta dell’azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. L’eccezione riguarda i casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: in quel caso la variazione può retroagire. Il dato è rilevante perché i verbali possono arrivare anni dopo i fatti, come accaduto a I.G. S.r.l. per il periodo 2014-2018. Resta però aperto l’onere della prova: deve l’impresa dimostrare la natura effettiva dell’attività, o spetta all’INPS provare l’inesattezza delle dichiarazioni?

Sullo sfondo, il perimetro dell’obbligo contributivo edile resta rilevante anche per il contrasto al lavoro irregolare. Secondo i dati pubblicati da Fillea-CGIL, il lavoro irregolare in edilizia per i lavoratori dipendenti è diminuito dal 17,4% del 2019 al 13,8% del 2022. Si tratta di un dato aggregato, non di una presunzione sul singolo cantiere, ma indica che la corretta classificazione ha riflessi anche sulla misurazione del fenomeno.

Per l’impresa che partecipa, la sentenza di Palermo e l’ordinanza n. 4780 del 2026 tracciano un confine: la classificazione non è un automatismo e la retroattività dei provvedimenti di variazione è limitata, salvo inesatte dichiarazioni. L’onere della prova resta una partita aperta. Verificare subito codice C.S.C., codice ISTAT e attività dichiarata è il presidio minimo: il verbale può arrivare anni dopo e l’art. 14 della legge n. 689/1981 non salva la pretesa contributiva.