Consiglio di Stato 2026: incompatibilità verificata in fase esecutiva, salvo diversa previsione del bando

Stai compilando la busta tecnica e incroci i ruoli: stesso professionista indicato come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Fino a lunedì 21 settembre sembrava l’errore fatale. La decisione del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6984, emessa il 21 settembre 2026, ha spento l’allarme, ma con una condizione precisa. L’articolo che la commenta è stato pubblicato il 22 settembre. Il principio è netto: il divieto di cumulo tra DL e CSE è una norma sull’esecuzione, non un requisito di partecipazione.

La sentenza che sposta l’esclusione all’esecuzione

A riportare ordine nella busta è arrivata la Sezione V del Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 6984 del 21 settembre 2026, i giudici hanno chiarito che il divieto di cumulo tra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza costituisce una norma sull’esecuzione e non un requisito di partecipazione.

Secondo la lettura della Sezione V, la disposizione non introduce un requisito di partecipazione nelle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Non può, da sola, produrre un effetto espulsivo nei confronti dell’operatore che abbia indicato il medesimo professionista come DL e CSE. Resta aperta una domanda: perché tanti operatori temevano l’esclusione automatica?

Il ginepraio normativo dietro l’equivoco

Il timore non nasce dal nulla: alle spalle c’è un conflitto tra giudici e norme che in passato ammettevano il cumulo. Già a gennaio 2026, il Tar Abruzzo si era posto in contrasto con il TAR Puglia Bari, Sez. II, sentenza 23 gennaio 2026 n. 85 e con il parere del MIT n. 2459 del 17 aprile 2024. Il punto è il cumulo delle funzioni di direttore lavori e coordinatore della sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro.

Secondo il parere del MIT n. 2459 del 17 aprile 2024, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l’obbligo — e non una mera facoltà — di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori. Un’indicazione che ha alimentato la lettura dell’incompatibilità come requisito da verificare già in gara.

Le vecchie norme aggiungevano ambiguità. Già sotto la L. 109/1994, il progettista, salvo capacità interna della stazione appaltante o tramite enti terzi, doveva fare anche il direttore dei lavori. Con il D.P.R. 554/1999, il direttore dei lavori faceva anche il CSE, tranne in mancanza di requisiti. L’attuale disciplina supera quella sovrapposizione, ma il confine per i lavori sopra 1 milione di euro è rimasto a lungo letto in modo rigido. E per chi oggi compila la documentazione, cosa cambia in concreto?

La checklist: prima di indicare DL e CSE, leggi il bando

Dunque la sentenza non dà un salvacondotto: sposta l’attenzione sul documento che decide tutto, la lex specialis di gara. Se il bando anticipa l’obbligo di divisione dei ruoli alla fase partecipativa, l’indicazione dello stesso professionista resta espulsiva. Se il bando non lo prevede, la verifica dell’incompatibilità è demandata alla fase esecutiva.

Come hanno precisato i giudici, la verifica della sussistenza della causa di incompatibilità non potrebbe che ritenersi demandata alla fase esecutiva, in assenza di una diversa previsione della lex specialis di gara che anticipi l’obbligo di divisione dei ruoli alla fase partecipativa.

Prima di indicare i ruoli nella busta tecnica, apri la lex specialis e cerca una clausola che imponga la separazione tra DL e CSE già in sede di offerta. Se la clausola c’è, dividi i ruoli. Se non c’è, l’indicazione dello stesso professionista non è di per sé motivo di esclusione. L’eventuale incompatibilità si verifica dopo, in fase esecutiva, quando per i lavori che superano 1 milione di euro dovrà essere nominato un CSE diverso dal direttore lavori.

La busta è pronta solo dopo questa verifica: esclusione evitata o, nel caso, contestabile. In assenza di una previsione specifica del bando, un’esclusione motivata dal solo cumulo DL-CSE può essere impugnata richiamando il principio della sentenza n. 6984/2026.

Se vedi lo stesso nome per direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, non è più un allarme automatico: controlla prima se il bando ha anticipato il divieto. In caso contrario, l’eventuale esclusione va contestata.