La sentenza numero 1109 del TAR Sardegna chiarisce i requisiti per i consorzi stabili nelle gare per il verde pubblico

A quasi un mese dalla sentenza del 12 agosto 2026, chi compila la busta per una gara di manutenzione del verde può ancora imparare dal caso di Cagliari. Secondo la ricostruzione pubblicata da LavoriPubblici.it, il TAR Sardegna, Sezione I, con la sentenza n. 1109/2026 ha respinto il ricorso presentato nell’ambito di una procedura per l’affidamento di servizi di manutenzione del verde lungo strade statali, concentrandosi su tre profili: la spendibilità dell’esperienza maturata come consorziata esecutrice, la disponibilità dei mezzi e il recepimento dei CAM nella lex specialis.

Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sui requisiti tecnici e sui mezzi; sul piano generale ha riconosciuto che un mero rinvio ai CAM non è sufficiente, ma ha dichiarato tardiva la doglianza perché proposta solo dopo l’esito della gara. Ma per capire perché il ricorso è stato respinto bisogna entrare nella documentazione richiesta: cosa salva un consorzio stabile?

Il consorzio stabile e la documentazione che salva l’offerta

La differenza, nel caso di Cagliari, è stata fatta dalla documentazione. Il TAR distingue il piano formale da quello sostanziale: il consorzio stabile resta il titolare del contratto nei confronti della stazione appaltante, ma nei rapporti interni può assumere la posizione di committente rispetto alla consorziata concretamente incaricata dell’esecuzione. Da ciò discende che il consorzio può attestare le prestazioni effettivamente svolte dalla consorziata e che tali certificazioni possono essere utilizzate per dimostrare l’esperienza tecnica richiesta dalla gara.

Sul punto, l’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per comprovare il requisito tecnico-professionale, è sufficiente che la consorziata esibisca l’attestazione rilasciata dal consorzio stabile. Il consorzio stabile è inoltre equiparato a un committente privato anche quando l’attività svolta afferisce a un contratto di appalto pubblico di cui è titolare il consorzio medesimo.

Sulla disponibilità dei mezzi il TAR ha respinto l’impostazione secondo cui andrebbe provata in sede di offerta. In assenza di una previsione espressa della lex specialis che la qualificasse come requisito di partecipazione, la dotazione dei mezzi va considerata un requisito di esecuzione.

Sul rinvio ai CAM il Collegio è stato netto. Il TAR ha riconosciuto, sul piano generale, che un mero rinvio ai criteri ambientali minimi non è sufficiente, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 25 luglio 2025, n. 6651): l’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non è un mero adempimento formale, ma un elemento che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto. Già nel marzo 2020 i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico sono stati adottati con il decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020. Nonostante il riconoscimento di principio, il TAR ha dichiarato tardiva la doglianza: la contestazione era arrivata solo dopo l’esito della gara. Il consorzio può anche salvarsi, ma su questo punto il Tribunale è stato inflessibile.

I controlli da fare prima di firmare la busta

E così si arriva alla domanda per chi prepara la busta: avete già verificato questi punti prima di presentare l’offerta?

Primo, se l’offerta è presentata da un consorzio stabile, controllate che la consorziata designata per l’esecuzione disponga dell’attestazione rilasciata dal consorzio. Il TAR ha chiarito che il consorzio può attestare le prestazioni svolte dalla consorziata e che tali certificazioni sono spendibili come esperienza tecnica.

Secondo, verificate come la lex specialis qualifica la disponibilità dei mezzi. Se non c’è una previsione espressa che la trasforma in requisito di partecipazione, la dotazione dei mezzi è un requisito di esecuzione: non va dimostrata in fase di offerta.

Terzo, leggete subito le clausole ambientali. Se il bando si limita a un rinvio generico ai CAM, la contestazione va presentata prima di conoscere l’esito della gara. Il TAR Sardegna ha riconosciuto che un mero rinvio non basta, ma ha ritenuto tardiva la censura arrivata a gara conclusa.

Prima di firmare la busta, verificate che la consorziata esecutrice abbia l’attestazione del consorzio stabile e contestate subito le clausole CAM ambigue: il TAR non salva chi si accorge tardi.