ANAC: senza nominativi dei lavoratori, i concorrenti non possono pretendere il progetto di assorbimento
Il progetto richiesto, i nomi negati
La vicenda esaminata presenta un paradosso. Nel caso sottoposto all’Autorità, la stazione appaltante ha integrato con successivi chiarimenti il dato aggregato relativo al monte ore, ma ha costantemente negato la pubblicazione dell’elenco nominativo del personale, riservandone la trasmissione al solo aggiudicatario e alla sola fase esecutiva. In pratica, la stazione appaltante ha preteso dai concorrenti un progetto di assorbimento dettagliato su lavoratori che non intendeva nominare in gara. Nella delibera n. 330, l’ANAC afferma la funzione autonoma e imprescindibile del progetto di assorbimento quale elemento strutturale dell’offerta, e non quale mero adempimento formale rinviabile alla fase post-aggiudicativa.
Resta da chiarire il passaggio logico: perché la mancata pubblicazione dei nomi incide sull’esigibilità del progetto? Per rispondere occorre passare dal caso concreto alla regola generale.
La cornice: obbligo formale e applicazione elastica
La clausola sociale è disciplinata dall’art. 102 del d.lgs. n. 36/2023. Sul piano del contenuto, l’ANAC ha precisato che la stazione appaltante deve prevedere, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, ossia inquadramento e trattamento economico. Il progetto di assorbimento non è, quindi, un adempimento isolato: è un documento che vincola il concorrente a indicare numeri e condizioni contrattuali.
Il dato normativo si combina con l’orientamento consolidato che, in materia di clausola sociale, richiede un’applicazione elastica e non rigida del dettato normativo, per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva. In questa lettura, la clausola sociale non può essere applicata come un vincolo meccanico: la libertà organizzativa dell’impresa è un limite interno alla pretesa occupazionale.
In questo quadro si collocano i precedenti dell’Autorità. Già con le delibere 420 e 421 del 2025, l’ANAC ha riconosciuto che non si può pretendere che un concorrente elabori un piano «realistico» di continuità occupazionale senza conoscere il personale di riferimento: in quelle occasioni, l’inesistenza dell’elenco dei lavoratori, delle qualifiche e del monte ore è stata ritenuta ostativa alla possibilità di sanzionare il concorrente per la mancata presentazione del piano. La delibera n. 330 riprende e sviluppa lo stesso principio: l’obbligo informativo della stazione appaltante è il presupposto dell’esigibilità del progetto.
Cosa resta all’impresa che partecipa
Se il principio è questo, le conseguenze per l’operatore economico sono immediate. La totale assenza di informazioni e di dati relativi al personale dell’impresa uscente — sia in termini numerici che di inquadramento — impatta sulla esigibilità del progetto di assorbimento, o almeno sul suo livello di dettaglio. Il dettaglio e la specificità del progetto di assorbimento sono, quindi, direttamente proporzionali al dettaglio e all’esaustività delle informazioni fornite dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.
Per l’impresa che concorre, questo significa che la mancata presentazione di un progetto dettagliato non può essere sanzionata quando il difetto informativo è imputabile alla stazione appaltante: se i dati sul personale uscente non sono stati messi a disposizione, il progetto non può essere valutato come un adempimento pienamente esigibile. Non si tratta di una dispensa dall’obbligo: si tratta di una lettura proporzionale dell’onere, che dipende dal livello di trasparenza scelto dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.
Il principio, con la delibera n. 330, è fissato. L’impresa che concorre ora sa che il progetto di assorbimento non è un adempimento isolato: è il riflesso della trasparenza che la stazione appaltante sceglie di garantire. Dove i dati mancano, l’esclusione non può colpire. Ma il confine resta mobile: quanto basta per rendere esigibile un progetto? L’ANAC ha fissato il principio; la coerenza degli atti di gara resta da verificare, caso per caso.




