Il Tar Lazio dimezza i termini e dichiara irricevibile il ricorso notificato oltre i trenta giorni
Per chi compila la busta, il calendario non è un ornamento. La sentenza n. 14676 del TAR Lazio – Roma, emessa l’8 settembre 2026 e passata in rassegna oggi, lo ricorda a chiare lettere: nel rito appalti un termine sbagliato equivale a un ricorso irricevibile. Il commento alla pronuncia è pubblicato il 21 settembre 2026. La data dell’emissione e la data della lettura segnano anche il perimetro temporale di questa vicenda.
La busta della gara e quella del ricorso: la sentenza che dà il tono
L’8 settembre 2026 il TAR Lazio – Roma, sezione Quarta Ter, ha emesso la sentenza n. 14676 in materia di rito appalti, termini dimezzati e perentori, violazione e irricevibilità del ricorso. La pronuncia non è isolata. Il TAR Sardegna – Cagliari, sezione Seconda, ha emesso la sentenza n. 1131 il 18 settembre 2026 in materia di partenariato pubblico-privato e impianti sportivi. Il TAR Campania – Napoli, sezione Prima, ha emesso la sentenza n. 5237 il 16 settembre 2026 su varianti non consentite e migliorie nell’offerta tecnica. La Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda Sezione, ha emesso una sentenza il 17 settembre 2026 in cause riunite C…. Restano però domande più profonde: quale regola è stata violata e perché il ricorso è stato dichiarato irricevibile?
Il calendario del rito appalti: trenta giorni che valgono il processo
Quella decisione non nasce dal nulla. È l’applicazione puntuale di regole che chi compila la busta deve conoscere a memoria. Nel rito appalti, in base all’art. 119, comma 2, c.p.a., tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo. Il dimezzamento non è un dettaglio: stabilisce che ogni scadenza del rito ordinario si contrae e diventa perentoria.
Il passaggio decisivo riguarda l’ammissione. Il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impone di impugnare l’ammissione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. È un termine speciale e di decadenza. Ne discende che il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, nel quale si sollevano censure sull’ammissione dell’aggiudicataria, è irricevibile se quelle censure non sono proposte tempestivamente entro quei trenta giorni. In altre parole, l’impresa che contesta l’ammissione di un concorrente non può attendere l’aggiudicazione per farlo valere come motivo contro il provvedimento finale. Deve aprire il fronte subito, con un ricorso autonomo notificato entro il termine speciale e dimezzato.
La conseguenza pratica è secca. Chi compila la busta deve conoscere la data di comunicazione del provvedimento di ammissione e contare trenta giorni. Lo sforamento produce l’irricevibilità del ricorso sull’aggiudicazione, anche quando il ricorso stesso sia proposto nel termine ordinario dimezzato. Ma nel rigore dei termini esiste un’ancora di salvezza? Sì, a patto di rispettare un altro termine.
L’ancora di salvezza: l’errore scusabile e il doppio termine
Non tutto è perduto per chi ha sbagliato il conteggio. L’art. 37 c.p.a. può riaprire il gioco, ma solo a condizioni precise. Il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile può essere concesso a un’impresa che ha notificato il ricorso avverso l’affidamento di una concessione dopo la scadenza del termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a., ma entro il termine ordinario di sessanta giorni. Il perimetro è stretto: l’errore scusabile non elimina ogni conseguenza, ma salva soltanto chi ha comunque agito entro il doppio del termine speciale. Oltre i sessanta giorni, la partita è chiusa.
Resta il paradosso: chi viola il termine speciale può essere perdonato solo se riesce a stare dentro quello ordinario. La scorciatoia non esiste.
Il rito appalti non è un labirinto, ma un calendario. Chi prepara la documentazione deve trattare ogni scadenza come una condizione di ammissibilità: il giorno sbagliato è un vizio che non si corregge in udienza.




