Gara dell’Azienda Sette Laghi: l’offerta di Sterimed consegnata oscurata senza motivazione
Il 22 ottobre 2025 Bioh Group Filtrazione S.r.l. ha ricevuto l’offerta tecnica di Sterimed s.r.l. in versione oscurata. Nessuna motivazione accompagna quell’oscuramento. Quasi undici mesi dopo, nei giorni scorsi, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato chiarisce che i dieci giorni per impugnare non erano mai partiti. A stabilirlo è la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 9 settembre 2026, presieduta da Maruotti e con estensore Caringella. Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara, previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici, è una disposizione eccezionale, non suscettibile di estensione analogica: scatta solo se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha assolto gli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo e ha dato atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
La vicenda muove da una gara dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per l’affidamento del servizio di campionamento del parametro legionella e della fornitura di dispositivi di filtrazione per la rete idrica, aggiudicata a Sterimed s.r.l. È pacifico e non contestato che Bioh abbia ricevuto l’offerta tecnica di Sterimed in versione oscurata in data 22 ottobre 2025. Con l’ordinanza collegiale n. 793/2026, il TAR Lombardia, pronunciandosi sull’istanza incidentale di accesso, ha accolto in parte il ricorso e lo ha dichiarato irricevibile nella parte volta a ottenere l’ostensione della versione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e dei giustificativi da questa prodotti nella fase della verifica dell’anomalia, applicando il termine decadenziale di dieci giorni dall’oscuramento.
Il cortocircuito: dieci giorni senza provvedimento
La tesi del TAR è lineare: il rito speciale super-accelerato sull’accesso agli atti impone un termine di dieci giorni, e il termine era decorso dal 22 ottobre 2025. Di segno opposto è la tesi dell’appellante. Secondo l’appellante, in assenza di comunicazione formale delle determinazioni motivate sull’oscuramento, tornerebbe ad applicarsi il rito ordinario in materia di accesso, con il relativo termine di trenta giorni. Il contrasto non riguarda la data di consegna del file, ma la qualità dell’atto con cui la stazione appaltante ha trattato le richieste di oscuramento: se l’oscuramento non è accompagnato da una determinazione espressa e motivata, il termine decadenziale dei dieci giorni non può decorrere.
Il collo di bottiglia: il «dà atto delle decisioni»
La risposta arriva dalla lettura dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023. La disciplina dell’accesso agli atti di gara è contenuta negli articoli 35 e 36 del Codice dei contratti. L’art. 36 prevede che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione siano resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. Ma per l’Adunanza plenaria non basta la pubblicazione in piattaforma. L’espressione «dà atto delle decisioni» di cui al comma 3 dell’art. 36 individua un atto autonomo, frutto di un bilanciamento discrezionale tra il diritto a un ricorso efficace e la tutela dei segreti tecnici e commerciali. Ne consegue che il rito speciale super-accelerato presuppone una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento dell’offerta: la mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario oscurata in tutto o in parte, ancorché accompagnata dalla richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico, non può essere qualificata come provvedimento implicito. In caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi informativi, si riespande la disciplina generale del rito dell’accesso di cui all’articolo 116 c.p.a.
Chi regala tempo, chi lo guadagna
Se la motivazione espressa è il collo di bottiglia, sul campo la conseguenza è netta: se l’oscuramento è deciso o comunicato successivamente, torna ad applicarsi il rito ordinario sull’accesso agli atti. La mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario in forma oscurata, ma priva di motivazione, non può valere come provvedimento implicito. In assenza di un «dà atto» formale, la stazione appaltante non chiude la partita: la riapre, con termini più ampi e un rito meno favorevole. Resta aperta la domanda su quante procedure in corso abbiano omesso il «dà atto» formale.
La stazione appaltante che non documenta il bilanciamento tra segreti tecnici e diritto di difesa non chiude la partita: la riapre, con termini più lunghi e un rito meno favorevole.




