Nell’Allegato II.18 del d.lgs. 36/2023, all’articolo 21, comma 2, compaiono le stesse identiche parole dell’articolo 149, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Non una riformulazione, non un adattamento: una fotocopia che chiude ogni dubbio sulla continuità tra il vecchio e il nuovo codice dei contratti pubblici. Per capire cosa è cambiato davvero, basta affiancare i testi.

La fotocopia normativa: l’articolo 149 rivive nell’Allegato II.18

Nel d.lgs. 50/2016, all’articolo 149, comma 2, la possibilità di variazione fino al 20 per cento nei beni culturali si riferiva, in considerazione della natura dei beni tutelati, solo a modifiche necessarie alla salvaguardia del bene, per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento e per l’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. L’articolo 21, comma 2 dell’Allegato II.18 al d.lgs. 36/2023 ripete testualmente le stesse attività indicate dal codice precedente.

La conferma testuale non elimina un problema di fondo. Il Dlgs. 50/2016, pur abrogato, è sottoposto a una sorta di vita ‘artificiale’ e temporanea, una ‘ultraefficacia’ in termini più tecnici, per garantire la continuità di disciplina in attesa dell’efficacia delle nuove norme del DLgs. 36/2023. Il complesso di queste disposizioni riprende la più parte dei contenuti del codice dei contratti del 2016 e del regolamento attuativo emanato con il decreto 154 del 2017. La fotocopia è, in questo senso, il sintomo di una strategia più ampia: il nuovo codice non ha innovato la materia, l’ha travasata. Resta da chiedersi quali limiti rimangano davvero operativi.

Il doppio binario: 20 per cento per i beni culturali, 50 per cento solo nei casi tassativi

Se il testo è identico, restano identici anche i margini numerici. I limiti attuali per le varianti in corso d’opera sono del 20 per cento e del 50 per cento, quali variazioni massime consentite rispetto all’importo contrattuale senza una nuova procedura, per l’esecuzione di varianti nei settori ordinari e in quello dei beni culturali. La loro applicabilità è determinata, sia nel d.lgs. 50/2016 ora abrogato sia nel d.lgs. 36/2023, sulla base dei presupposti e del carattere specifico delle modifiche da realizzare.

Per i beni culturali il tetto è il 20 per cento in più dell’importo contrattuale: sono ammesse varianti in corso d’opera nel limite del 20 per cento in più dell’importo contrattuale. Non è un’autorizzazione generale: il margine del 20 per cento resta legato alle tre ipotesi della salvaguardia del bene, del perseguimento degli obiettivi dell’intervento e dell’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Il 50 per cento appartiene invece a un binario diverso. Nei casi di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 36/2023, il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Ma i numeri dicono solo metà della storia. Che succede quando un cantiere reale si muove sotto quei tetti?

Il caso C.a.s.: sotto il tetto, dentro l’incertezza

Il progetto C.a.s. offre un banco di prova concreto. Nel documento della Corte dei conti, il progetto esecutivo in variante e suppletivo, indicato come secondo progetto di variante C.a.s., è inquadrabile ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del d.lgs. 50/2016 per un importo di 908.603,68 euro, pari al 4,89 per cento, per adeguare gli impianti richiesti dalla Guardia di Finanza. Lo stesso progetto è inquadrato ai sensi dell’articolo 149, comma 1 per un importo di 984.320,65 euro, pari al 5,28 per cento, con miglioramenti funzionali in corso d’opera.

Due varianti, due binari, entrambe sotto il 6 per cento: meno di un terzo del limite del 20 per cento e intorno a un decimo del 50 per cento. L’impresa che firma una variante sotto il 5 per cento ha davvero meno rischi di chi sfiora il 20 per cento? Il dato contabile non risponde: ciò che decide la sorte della variante è la qualificazione normativa, non la distanza dal tetto.

Per l’impresa non cambia nulla. Stessi tetti, stessi presupposti tassativi e stessa necessità di verificare, cantiere per cantiere, se la variazione rientri nel 20 per cento dei beni culturali o nel 50 per cento dei casi dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023. La continuità normativa è totale; il margine di incertezza resta.